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Trovato un accordo a livello europeo per la certificazione
del vino biologico. Il 6-7 febbraio, in occasione dell'ultima riunione dello
SCOF (Standard Committee Organic Farming) presso la Commmissione europea, è
stata adottata la proposta di regolamento volta a inserire il vino biologico
nel campo di applicazione del regolamento CE 834/2007 (relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici). Dopo oltre vent’anni di
discussione su come debba venire realizzato e quali caratteristiche debba avere
un vino per poter apporre un marchio 'bio' riconosciuto e riconoscibile in
tutta Europa, l'intesa è stata raggiunta.
A seguito di interminabili consultazioni, i rappresentanti governativi degli Stati membri hanno finalmente trovato un accordo sul punto più delicato, il livello dei solfiti. L'anidride solforosa, per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 2 g/l, non potrà superare i 100 ppm per i vini rossi e i 150 ppm per i vini bianchi e rosè; per gli altri vini si dovrà operare una riduzione di almeno 30 mg/lt rispetto al limite stabilito per i vini convenzionali.*
I solfiti sono l'unico gruppo
di allergeni rispetto ai quale
l'UE ha definito una soglia di tolleranza (10 mg/l è la concentrazione al di
sotto della quale non è richiesto riportarne la presenza in etichetta)**. La
loro presenza è infatti prevista in tutte le pratiche enologiche e il loro
utilizzo risulta pressoché indispensabile per la vinificazione, in particolare,
dei bianchi.
L'intesa raggiunta ai primi di febbraio comprende il divieto, per quanto riguarda la produzione dei vini 'bio', delle seguenti pratiche enologiche:
· parziale
concentrazione tramite raffreddamento
· eliminazione
dell’SO2 tramite processi fisici
· elettrodialisi
per la stabilizzazione tartarica del vino
· parziale
dealcolizzazione
· adozione
dello scambio cationico per assicurare la stabilizzazione tartarica.
Sono invece ammesse, a determinate condizioni, le pratiche
che seguono:
· il trattamento termico (a condizione che non superi i 70°C),
· la centrifugazione e la filtrazione con o senza materiali filtranti inerti (a condizione che la dimensioni dei pori non sia inferiore a due micron).
Entro il 2015 saranno poi riesaminate le pratiche di riscaldamento, uso delle resine a scambio ionico, osmosi inversa.
I "vini con uve biologiche", unica dizione sinora ammessa, potranno venire prodotti nel rispetto della legislazione previgente sino al 31 luglio 2012 e venire commercializzati con tale dicitura - senza tuttavia riportare il logo UE - fino all'esaurimento delle scorte.
A partire dalla nuova vendemmia
sarà quindi possibile
utilizzare anche per i vini, nel rispetto delle condizioni stabilite, lo stesso
logo UE che contrassegna tutti gli altri prodotti biologi ci. Possibilità che si
estende anche sulle bottiglie dei vini già ottenuti e presenti in cantina, a
condizione che le loro caratteristiche (di produzione e di prodotto) risultino
conformi ai requisiti stabiliti nel nuovo regolamento, e che i documenti ad
attestazione di tale conformità (comprensivi dei registri sulle quantità, per
tipologia di vino e per annata) siano conservati per almeno 5 anni.
Dario Dongo
[*] Si veda, al proposito, il reg. (CE) n. 606/2009 (recante alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni). Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, ricordiamo, è quello relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Ai sensi della direttiva 2003/89/CE, c.d. “direttiva allergeni”, e del successivo regolamento (UE) n. 1169/2011 vedi il link a ilfattoalimentare.it.

