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Non è chiaro se le tabelle nutrizionali vadano apposte sui prodotti artigianali venduti nei supermercati

In qualità di consulente in materia di Igiene degli alimenti, avrei bisogno di un chiarimento circa l’indicazione della dichiarazione nutrizionale. Non so come comportarmi nei confronti di alcuni piccoli artigiani che vendono i propri prodotti alla grande distribuzione. Devo far loro elaborare le tabelle nutrizionali o mi tocca attendere i chiarimenti da parte del Governo, ma che tardano ad arrivare? Non vorrei rischiare di far sostenere loro una spesa gravosa, per poi scoprire che non erano necessarie e d’altro canto non posso attendere oltre, rischiando di non rispettare i tempi di applicazione del regolamento FIC (Food information to Consumers).

Laura Apruzzese

Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Cara Laura,

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Esiste una deroga all’obbligo di etichetta nutrizionale per i prodotti artigianli venduti in “quantità modeste”

il regolamento (UE) n. 1169/11 – nell’introdurre l’obbligo di dichiarazione nutrizionale per la quasi totalità degli alimenti preimballati a decorrere dal prossimo 14 dicembre – ha previsto una deroga a favore di quelli, “anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” (1)

Il Commissario lituano per la salute e tutela dei consumatori in UE, anche in questo caso, si é guardato bene dall’offrire i doverosi chiarimenti richiesti. Il 29 aprile, nel rispondere a interrogazione scritta del Parlamento europeo, aveva rimesso agli Stati membri ogni valutazione sul concetto di “piccole quantità di prodotti” (2). Promettendo di considerare anche tale aspetto nelle linee guida che a tutt’oggi non si sono viste.

Il governo italiano a sua volta, non ha ancora chiarito quali esercizi e prodotti siano esentati dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale in etichetta (3). Vale perciò la pena annotare quanto segue:

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Il Governo italiano non ha ancora stabilito quali siano gli esercizi esenti dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale

– gli alimenti venduti sfusi o preincartati per la vendita diretta sono in ogni caso esclusi dalla tabella nutrizionale obbligatoria,

– gli alimenti preimballati da imprese artigiane immessi sul mercato locale (provinciale, inter-provinciale, regionale o inter-regionale, nel raggio approssimativo di un centinaio di chilometri) dovrebbe venire ragionevolmente escluso dal predetto obbligo.

Del resto, poiché gli operatori hanno diritto a confidare nella certezza del diritto – secondo principi generali di diritto europeo – quando il governo provvederà all’adeguamento delle norme nazionali rispetto al regolamento (UE) n. 1169/11 dovrà stabilire un periodo transitorio per consentire a tutti di adeguarvisi.

Per quanto riguarda la compilazione delle tabelle nutrizionali, infine, si richiama quanto già riportato nel precedente articolo: “La scheda delle calorie è obbligatoria anche nei prodotti artigianali, ma confezionati? Risponde Dario Dongo

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Note:
(1) Reg. UE 1169/11, Allegato V, punto 19
(2) Risposta del Commissario Vytenis Andriukaitis
(3) Altri Stati membri hanno invece già provveduto a precisare l’estensione della deroga dalla tabella nutrizionale a favore delle PMI, cfr. “Esenzioni dalla tabella nutrizionale, gli Stati membri si muovono

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Giovanni
Giovanni
8 Novembre 2016 18:16

Mi pare che l’allegato V punto 19 al Reg. Ce 1169/2011, sia molto chiaro in fatto di esenzioni per i prodotti realizzati e confezionati da aziende artigiane e posti in vendita nei propri esercizi sia annessi al laboratorio di produzione sia in unità diverse. Non mi pare che fornire i prodotti confezionati alla grande distribuzione, anche se gli esercizi di vendita sono posti nel territorio della stessa provincia e/o province limitrofe sia la stessa cosa. Infatti, in questi casi si parla di vendita all’ingrosso e il venditore non è lo stesso del produttore, pertanto, sono convinto che i prodotti confezionati debbano essere provvisti della tabella nutrizionale.

Sabrina
Sabrina
11 Novembre 2016 16:25

Sig. Giovanni il punto 19 dice una cosa totalmente diversa da quello che lei scrive. La riporto qui di seguito:

“gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”