cioccolato artigiani etichette
Anche gli artigiani che confezionano i loro prodotti devono indicare le calorie e le informazioni nutrizionali in etichetta?

Gentile Redazione,

sono Giulio Vacilotto titolare dell’omonima azienda di cioccolato e dolci. Da fine anno entrerà in vigore una nuova normativa per l’etichettatura: si dovrà apporre sul retro delle confezioni la quantità di calorie accanto alla lista ingredienti, seguita da tutte le altre indicazioni nutrizionali.

Il laboratorio artigianale produce a Natale e a Pasqua molti dolci in cioccolato realizzati a mano di peso variabile (lo stesso dolce può pesare 100g come 110g), inseriti in scatole apposite per esser distribuite e vendute presso il nostro punto vendita.

C’è chi sostiene che la scheda relativa alla calorie è esente se la confezione è apribile e richiudibile; altri sostengono che in ogni caso va fatta un’etichetta a norma per ogni prodotto.

Ricavare la scheda delle calorie per ogni articolo comporta una spesa non indifferente: alcuni optano per l’acquisto di software (1.800 € software+1.300 € stampante) che inserendo i dati calcolano a spanne le kcal; altri si affidano a laboratori di analisi (150-300 € a campione).

Giulio Vacilotto

artigiani cioccolato feste calorie
Secondo l’avvocato Dario Dongo basta affidarsi alle indicazioni LARN per 100 grammi, per il cioccolato

Risponde Dario Dongo, avvocato ed esperto di diritto alimentare

Gli esercizi artigiani dovrebbero venire esclusi dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale in etichetta, proprio ai sensi dello stesso regolamento (UE) n. 1169/11 che ha introdotto tale prescrizione a partire dal 14.12.2016.

In attesa che la Commissione europea o il Governo italiano chiariscano in modo esatto quali imprese e prodotti sono effettivamente esenti dal suddetto dovere, vale la pena tenere a mente quanto segue.

– Il regolamento UE 1169/11 prevede il solo obbligo di indicare i valori nutrizionali riferiti a 100g di prodotto, i quali perciò non variano a seconda del peso di ciascuna unità di vendita.

– Senza bisogno di affrontare spese ulteriori rispetto al proprio tempo e impegno personale, nel caso di prodotti come il cioccolato la cui composizione non varia granché a seconda della ricetta è possibile attingere i valori dalla bibliografia, come la banca dati dell’ex-INRAN (1), e compilare così la tabella nutrizionale, secondo lo schema previsto nel citato regolamento, vale a dire

a) il valore energetico;

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (2)

Note:

(1) Banca dati elaborata dal Centro Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione presso il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ex INRAN).

(2) reg. UE 1169/11, art. 30, comma 1

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roberto pinton
roberto pinton
26 Settembre 2016 20:38

Non risolverà tutti i problemi del sig. Vacilotto, ma nell’attesa dell’auspicata esenzione citata da Dongo, l’allegato V del reg.1169/2011 (alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale) esonera già adesso “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

Per cui, se la vendita avviene direttamente al consumatore in sede fisica (quindi con la stessa partita iva per laboratorio e venditore, mentre è ininfluente che la sede di vendita sia annessa al laboratorio, il produttore potrebbe avere spacci aziendali qua e là) o via E-shop oppure tramite altri esercizi commerciali (compresi gli esercizi di somministrazione) in ambito locale, l’informazione nutrizionale non è richiesta.

Il reg.1169/2011 non precisa le caratteristiche delle “strutture locali di vendita al dettaglio”, ma per altre norme ci si riferisce regolarmente all’ambito della provincia e delle provincie contermini.

Se, invece, il cliente è un grossista, tocca intrecciare le dita guardando il calendario.
Ma ancheon questo caso va tenuto presente che in base all’art.54 – Disposizioni transitorie -, “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito” dell’informazione nutrizionale possono essere comunque commercializzati fino all’esaurimento delle scorte: per questo natale, in sostanza, il sig. Vacilotto dovrebbe poter dormire sonni tranquilli. La qualità del suo riposo per pasqua, invece, è nelle mani del MiSE…

Paola
Paola
27 Settembre 2016 08:31

Secondo me, c’è da aggiungere che all’allegato 5 del reg. 1169/11 dove sono elencati i prodotti ESENTI dall’indicazione nutrizionale al punto 19 troviamo scritto:
“gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”

Mirco
Mirco
27 Settembre 2016 11:57

Buongiorno, sarebbe interessante capire quant’è il quantitativo di “piccole quantità”..

Vincenzo Anelli
Vincenzo Anelli
3 Ottobre 2016 18:28

Sono d’accordo con i commenti precedenti. Già da adesso l’esenzione dall’obbligo di riportare la tabella nutrizionale è chiaramente prevista per i piccoli esercizi che producono e confezionano artigianalmente anche quando riforniscono altri esercizi di vendita al dettaglio. (v. testo del Reg. 1169/2011 seguente).
Tuttavia, concordo con l’Avv. Dongo nel chiedere alle autorità competenti italiane di precisare gli ambiti di esenzione.

** Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale

Reg. Ue 1169/2011 – All. V
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale

Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; (ALLERGENI)
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

gerd
4 Ottobre 2016 09:07

Un aiuto per tutti che vogliono calcolare in breve tempo la tabella nutrizionale. Bisogna inserire la ricetta, scegliendo gli ingredienti. Gratuitamente utilizzabile. Per ora in quattro lingue. Non perfetto perchè una versione beta.

gerardo
gerardo
25 Ottobre 2016 10:37

Buon giorno vorrei sapere specificamente cosa deve essere scritto sull etichetta da mettere sotto i panettoni grazie x la disponibilita aspetto un vostro chiarimento buona giornata