Ieri sera la Commissione referente Industria del Senato ha dato il via libera, con alcune lievi modifiche, all’articolo 62.100 del decreto-liberalizzazioni (vedi allegato), che introduce termini di pagamento precisi nei contratti tra supermercati e produttori di derrate alimentari e vieta alcune pratiche commerciali inique. Vediamo di che si tratta.

 

A questo punto, dopo avere definito le altre parti del decreto-legge,  entro un paio di giorni, il testo arriverà alla Camera (1) per essere approvato e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

La novità introdotte al Senato sono tre:

 

“Ora X” dei pagamenti. Il termine inderogabile di pagamento delle merci (30 giorni le derrate agricole e i cibi deteriorabili, 60 giorni gli altri prodotti alimentari) non decorrerà dal giorno della consegna o della fattura, bensì dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Una semplificazione amministrativa che in effetti può risultare utile anche alle imprese artigiane, per ridurre il numero di ‘visite in banca’. Fermo restando che i clienti non potranno pretendere dai loro fornitori di posticipare i tempi di fatturazione per eludere i termini di pagamento, a pena di gravi sanzioni dell’Antitrust.

 

Linee guida applicative. Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e quello per lo Sviluppo Economico definiranno, con decreto interministeriale, le modalità di applicazione delle nuove norme.

 

7 mesi. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 62 è posticipata di 7 mesi rispetto alla data di pubblicazione della legge di conversione per dare la possibilità alla grande distribuzione di riorganizzarsi. La speranza è che anche  grazie a questa legge il mercato recuperi un po’ di competitività nel rispetto di regole di equità e trasparenza.

 

Dario Dongo

(1)  Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, come ogni decreto-legge, deve venire convertito in legge entro sessanta giorni, altrimenti decade. Ciò comporta l’approvazione del suo testo, con eventuali modifiche, da parte di entrambe le Camere del Parlamento italiano (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati)

 

Precedenti articoli sul tema:

http://www.ilfattoalimentare.it/gdo-pratiche-sleali-ministro-catania.html

http://www.ilfattoalimentare.it/gdo-concorrenza-sleale-fornitori.html

http://www.ilfattoalimentare.it/supermercati-gdo-pagamenti-scorretti.html

http://www.ilfattoalimentare.it/gdo-pratiche-scorrette-esempi.html

 

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Damiano
Damiano
30 Marzo 2012 08:01

Buongiorno,

ho una domanda: ma la novità introdotta dall’art 62 vale anche per le vendite intercorse tra un’azienda che produce beni alimentari e i suoi clienti non GDO ovvero negozi specializzati o dettaglianti? Perchè sarebbe una bell’arma da poter usare in modo da avere tempi di pagamento certi…

Grazie

andrea
andrea
25 Ottobre 2012 04:08

se decidono di non pagare i conti vecchi vi sembra giusto che non ci possiamo fare nulla? vi sembra giusto?