Innanzitutto complimenti per il vostro sito, davvero perfetto! Ho un quesito da porvi, in merito alle etichette alimentari. In particolare, il confronto tra due norme contenute nella Direttiva 2000/13/CE e nel Decreto legislativo 181/2003.

Nella prima, all’art. 3, riguardo le indicazioni obbligatorie delle etichette al punto 7 si legge che ci deve essere “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità”.

Invece, nel Decreto Legislativo 109/92 (così come in molte linee guida redatte da svariati Enti Pubblici) all’art. 3, il punto e) prescrive “il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea”.

È possibile e legale usare questo “marchio registrato” e non apporre quindi in etichetta il nome e la ragione sociale dell’operatore, ma aggiungere solo la sede dello stabilimento?

Grazie e buon lavoro,

Andrea Mattioli

Come lei ha correttamente notato, il legislatore italiano – nel dare attuazione alle direttive comunitarie che nel corso degli anni si sono succedute per stabilire i principi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (dir. 79/112/CEE, poi consolidata in dir. 2000/13/CE) – ha previsto l’indicazione facoltativa del marchio registrato in alternativa a nome o ragione sociale del soggetto che assume la responsabilità sulle informazioni fornite in etichetta (produttore e/o confezionatore e/o venditore con sede in UE).
 
Questa peculiarità della normativa italiana va tuttavia considerata insieme a un altro elemento che caratterizza il decreto legislativo 109/92 rispetto alla normativa comunitaria, cioè l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento.
 
Perciò la maggiore flessibilità accordata all’operatore che può identificarsi con il solo marchio registrato viene compensata dalla prescrizione di indicare la sede dello stabilimento, completata dall’indirizzo se non coincide con la sede dell’impresa indicata in etichetta (perciò anche quando sia stato indicato il solo marchio registrato ma non il nome o la ragione sociale dell’operatore).
 
Entrambe le regole, però, sono applicabili solo ai prodotti realizzati in Italia e destinati alla vendita nel nostro mercato nazionale, proprio perché specifiche rispetto alle disposizioni comunitarie e dunque non opponibili agli operatori di altri Paesi membri che introducano in Italia prodotti alimentari confezionati in conformità alle regole europee.

Dario Dongo