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È possibile eseguire la macellazione a domicilio secondo precisi criteri

Dopo la pubblicazione dell’articolo sulle nuove norme in materia di macellazione a domicilio in Valle d’Aosta con il parere dell’avvocato Dario Dongo, abbiamo ricevuto la seguente lettera da parte dell’assessore alla sanità della Regione Autonoma.

Le scriviamo in merito all’articolo apparso sul numero della newsletter del 19 ottobre 2016 de “Il Fatto Alimentare” dal titolo “Valle d’Aosta, macellazione a domicilio senza ispezione veterinaria? Il parere dell’avvocato Dario Dongo”, affinché dia cortesemente uguale risalto nel prossimo numero ad alcune precisazioni per conto della Regione Valle D’Aosta e del nostro Assessorato, che ho la responsabilità di gestire. Ci rincresce constatare, infatti, che, nell’articolo, vengono utilizzate espressioni offensive nei confronti del lavoro e della cultura di una Regione e di un popolo di montagna, evidentemente poco conosciuto da chi ha espresso giudizi (Una brutta figura per il sistema-Paese, purché le indecorose previsioni regionali vengano eliminate al più presto… la scelleratezza localistica esporrà il nostro Paese al pubblico ludibrio) e affermazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti (Senza ispezione… pericolosa anomalia… in palese contrasto con le regole europee).

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Il patrimonio bovino valdostano conta circa 34.000 capi

In considerazione delle sue caratteristiche geomorfologiche e climatiche, la Valle d’Aosta è una Regione dove l’agricoltura si può praticare solo con grosse difficoltà e con costi di produzione molto elevati. Inoltre gli sbocchi produttivi sono limitati, in quanto le colture compatibili con il difficile ambiente montano sono poche.  Tenuto conto della crisi economica che attanaglia anche il settore zootecnico e che nella Regione Valle d’Aosta in tale settore si è inasprita in modo particolare, date le sue condizioni intrinseche di fragilità, legate soprattutto ai costi di produzione elevati, si è ritenuto necessario introdurre attraverso l’approvazione della legge regionale n.16/2016 una serie di misure di flessibilità, la macellazione domiciliare ad uso familiare è una di queste, elaborate e concertate di comune accordo con le associazioni di categoria, al fine di contenere tali costi di produzione e nel pieno rispetto della normativa vigente e dei criteri di salvaguardia della sicurezza alimentare e della sanità e benessere animale.

carne macellazione
Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono destinarsi esclusivamente al consumo familiare

Infatti il Regio decreto n. 3298 del 20.12.1928, che è tuttora vigente, (e non la normativa europea che non disciplina la macellazione domiciliare e che si applica nei macelli per il destino delle carni alla commercializzazione) prevede all’art.1 la possibilità di eseguire la macellazione a domicilio, fuori dai pubblici macelli, con le modalità stabilite dal successivo art. 13 che così recita: “I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’art. 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni”. Quindi la legge regionale non sottrae l’animale alla visita e le carni all’ispezione accurata, ma prevede la possibilità che la visita ante mortem possa non avere luogo in alcune situazioni particolari (aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all’uomo, animali in età da non richiedere di essere sottoposti a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile -BSE e TSE – bovini di età inferiore a dodici mesi e ovi-caprini al di sotto dei 18 mesi). Si consideri, inoltre, il destino di tali carni che non è la commercializzazione, ma il consumo domestico “Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell’ambito familiare, previa visita post mortem favorevole… e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico”. Gli artt. 1 e 13 del Regio decreto n. 3298 del 20.12.1928 non sono neppure stati abrogati dal D.Lgs. n. 286/1994, che detta le norme di recepimento di direttive comunitarie sull’immissione in commercio di carni fresche, per cui l’unica fattispecie di macellazione consentita al di fuori dei macelli riconosciuti è quella domiciliare, che ha finalità di natura esclusivamente personale o comunque familiare. Il citato art. 13 fa un preciso riferimento al luogo ove è consentita la macellazione, il quale coincide con il “domicilio”, che giuridicamente è il luogo in cui vivono e svolgono le loro attività le persone fisiche.
Dunque le carni così prodotte debbono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento delle persone fisiche che facciano capo al domicilio ove la macellazione è eseguita e che, quindi, il più delle volte coincide con l’ambito familiare. La stessa normativa comunitaria con la DIR. 88/409/CEE, all’art. 1 così dispone: “La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali relative alla macellazione di un animale per il fabbisogno personale dell’allevatore, purché tali normative prevedano garanzie per controllare che le carni di detto animale non siano immesse sul mercato“. Per quanto riguarda invece la bollatura sanitaria, essendo stato esplicitamente abrogato l’art. 16 del R.D. n. 3298/1928 e non potendo eseguire la bollatura come previsto dal regolamento CE 854/2004, in quanto le carni non sono destinate alla commercializzazione, si pone comunque il problema di identificarle. Il Ministero della Sanità con propria nota ha dato indicazioni sull’opportunità di individuare modalità di bollatura o identificazione delle carni ove ciò non fosse già disciplinato a livello regionale.

La macellazione domiciliare
La macellazione domiciliare ad uso familiare potrebbe diminuire alcuni costi dei piccoli allevatori

Sulla questione “dell’anomalia” rappresentata dalla Regione nel consentire tale fattispecie di macellazione, si fa presente che analoga normativa è presente da diverso tempo in diverse Regioni e Province autonome, pur con diverse sfaccettature (Abruzzo, Lazio, Sardegna, Liguria, Bolzano, ecc.).

Dopo questa doverosa precisazione, si segnala che, al fine di superare il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, l’Amministrazione regionale ha richiesto sin da subito l’avvio di un tavolo di confronto con i Ministeri competenti per addivenire, in spirito di leale collaborazione, ad una sintesi tra la disciplina legislativa regionale e alcuni aspetti da approfondire, nell’interesse del settore e soprattutto della comunità.

Laurent Viérin, assessore alla sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta

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Andrea
Andrea
5 Novembre 2016 19:41

Concordo pienamente con la risposta dell’ assessore, si tratta di una pratica tradizionale autorizzata in base all’ art 13 del R.D. del 1928, articolo mai abolito dalla legislazione susseguitasi nel tempo, e la cui portata è limitata all’ esclusivo uso per consumo familiare con tassativa esclusione della commercializzazione , quindi escluso anche l’ uso in ambito agrituristico, la cui incidenza sulla salute pubblica è ininfluente, mentre è importante la funzione sociale in aree produttive marginali, spesso distanti da strutture di macellazione autorizzate. Trovo poi giornalisticamente efficace ma eticamente scorretto riportare a commento visivo dell’ articolo su “Fare” , a cui il vostro link riporta, un grandguignolesco macellaio coperto di sangue,quasi a bollare icasticamente questa pratica come “al di là del lecito e dell’umano “.

alessandro
alessandro
6 Novembre 2016 11:40

Ritengo corretta la pratica della macellazione domiciliare ad uso familiare anche perché chi meglio dell allevatore sa di cosa si sono nutriti i suoi animali e non si accorga se presentino sintomi di malattia? L ispezione veterinaria comunque viene eseguita, quindi qual è l allevatore che mangerebbe un animale con problemi igienico sanitari? Ritengo inoltre che tale pratica tra l altro venga proprio in aiuto di quei nuclei familiari che dall allevamento e dall agricoltura traggono il loro principale sostentamento quotidiano. Non è che per caso stiamo per preparare un altra di quelle leggi mascherata con chissà quale motivo da tutelare, che vieti tale pratica obbligando tutti all acquisto di carni magari anche dall origine e dal tipo di alimentazione sconosciuta, presso macellerie o peggio GDO..?