Quando un’azienda modifica il nome (esempio da “Cooperativa gialla” a “Cooperativa verde”) e cambia il suo legale rappresentate, a livello di normativa sull’etichettatura riguardo l’indicazione del responsabile dell’immissione in commercio del prodotto, che cosa è necessario fare. Immagino ci sia un tempo transitorio in cui l’azienda possa smaltire i vecchi incarti. L’iscrizione alla camera di commercio e la partita IVA rimangono gli stessi. A parte la ASUR di competenza per modificare la NIA, è necessario avvisare altri organi? Spero di essere stata abbastanza chiara.

Daniela

 

Gentile Daniela,

il cambio di nome o ragione sociale o titolarità di un’impresa che operi all’interno della filiera agro-alimentare, ed è perciò soggetta a registrazione o autorizzazione (ai sensi dei regolamenti CE n. 852, 853/04), comporta anzitutto la notifica all’Autorità competente. Il nuovo nome o ragione sociale o marchio dell’impresa deve venire riportato su tutte le etichette confezionate a partire dalla data della variazione. Può dunque ammettersi la commercializzazione anche in epoca successiva dei prodotti etichettati entro quella data, non anche l’ulteriore utilizzo di imballi destinati al consumatore nei quali sia riportato il precedente nome.

 

La soluzione  utilizzata da alcuni in questi casi, ove tecnicamente possibile, è di apporre un’etichetta idonea per aggiornare le informazioni.

 

Dario Dongo