Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 2010 relativo all’attuazione delle nuove regole dell’Unione Europera sulla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica, che offre agli operatori del settore una serie di chiarimenti qui riassunti (Disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica).

Produzione di alghe marine. Si richiamano i requisiti per l’idoneità della coltivazione (distanze minime tra alghe “bio” e produzioni convenzionali, tenuto anche conto delle correnti marine; punti di prelievo e di scarico delle rispettive acque) e i criteri alla base della gestione sostenibile (monitoraggi ambientali, caratteristiche degli impianti e rese annue sostenibili, raccolte sostenibili di alghe marine selvagge, riduzione dei rifiuti, etc.).

Produzione di animali da acquacoltura. Particolare attenzione è dedicata alla qualità dell’acqua e al rilascio dei nutrienti, alla salute e benessere degli animali, alla difesa dai predatori, alla prevenzione dalle fughe. Il monitoraggio dell’impatto delle colture sul fondo e l’ambiente idrico circostante è ancor più rigoroso per la molluschicoltura. Si stabilisce il fermo obbligatorio dell’impianto, non inferiore a 7 giorni, dopo ogni ciclo di produzione.

Requisiti di controllo specifici. I controlli partono dai meticolosi registri di produzione, nei quali devono essere annotate molte informazioni: specie, origine, data di ingresso; età, peso e densità di ciascun lotto; quantità e tipo di mangime somministrato; durata della luce diurna e artificiale cui gli animali sono sottoposti; risultati analitici dei monitoraggi; periodicità e durata d’uso di aeratori meccanici; trattamenti effettuati sui molluschi (es. cernita, diradamento), trattamenti veterinari, misure profilattiche (es. fermo impianto). 

La competenza primaria sulle autorizzazioni di allevamenti “bio” e non nella stessa azienda, i prolungamenti dei periodi di fermo, i riconoscimenti retroattivi dei periodi di conversioni (da metodo di produzione convenzionale a biologico) spetta alle Regioni.

Dario Dongo

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