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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione destinate alla vendita costituisce un reato (*), ai sensi del fatidico articolo 5 della legge 283/62 che alcuni giornali hanno erroneamente dichiarato cancellata pochi mesi fa.
La sentenza si riferisce a un ristorante romano di cui ancora non ci è dato conoscere il nome, che teneva nel frigorifero pesce impanato, congelato senza rispettare le procedure atte a garantire la sicurezza e la qualità del prodotto.
L’imputata aveva proposto ricorso contro la condanna del Giudice per l’Udienza Preliminare, sostenendo che il reato non sarebbe configurabile in quanto “non si é registrato alcun danno igienico sanitario”. Vale a dire che, secondo la difesa, doveva restare impunita l’attività di aver congelato e ricongelato prodotti ittici rinvenuti sotto uno stato di brina (indice di cattiva conservazione) in quanto nessuna persona è finita al pronto soccorso.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi e ha colto l’occasione per riaffermare, sulla base di consolidata giurisprudenza, il principio esattamente opposto. Le norme vigenti tutelano "il consumatore di prodotti alimentari anche sulla base del semplice pericolo che una sua cattiva conservazione ne alteri o deteriori le proprietà organolettiche, e ciò, anche a prescindere dal verificarsi di tale eventualità.”
In altri termini, è“vietato impiegare ... vendere, detenere ... distribuire ... sostanze alimentari ...in cattivo stato di conservazione ” anche se non procurano nessun danno ai consumatori che li mangiano.
Il reato previsto dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 all’art. 5 lett. “b” è dunque un reato di pericolo e non di danno e si configura a prescindere dall’accertamento della “sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, e sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento” (sez. 3, 9.1.07, Bestini, Rv. 236332). (1)
Del tutto coerente e, quindi, la responsabilità del ristoratore per un episodio in cui è stato accertato che la cattiva congelazione dei prodotti ittici era argomentabile dal rilievo che essi erano già stati sottoposti a lavorazione "in quanto infarinati e depositati in un contenitore di cartone" ed il "cattivo stato di conservazione (del pescen.d.r.) ... era desumibile dal fatto che lo stesso fosse ricoperto di brina: circostanza, questa, che lasciava presumere fondatamente che il prodotto ittico fosse stato sottoposto più volte a processi di congelazione e successiva ricongelazione, con il conseguente mancato rispetto delle regole di conservazione esterna del prodotto”.
Alla fine il ristoratore ha dovuto pagare la modica somma di 600 euro, oltre alle spese processuali. Cosi deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 febbraio 2011.
Dario Dongo
(*) Sentenza 2.2.11 Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 11996, su http://www.iusetnorma.it/news_giurisprudenza/giurisprudenza/cass-25-03-11n11996.htm
(1) La III Sezione della Corte ha richiamato una propria recentissima
sentenza (Sez. 3, 11.3.10, Greco, Rv. 245970), dove si sottolinea che il
reato sussiste anche nel caso di “congelamento del prodotto effettuato
in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione e
riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto
alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.” Nel
caso specifico, “la modalità di conservazione inappropriata era
consistita nel congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne
(modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico
procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla
surgelazione, e il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di
temperature).I precedenti articoli del Fatto Alimentare su questi temi:
Altri articoli sulle frodi alimentari:
- i reati alimentari , la legge taglia frodi , alimenti mal conservati
- le responsabilità dei ristoratori
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