Taralli biscuit with ingredients on the wood table
La legge permette di indicare la percentuale di uno solo dei grassi presenti tra gli ingredienti?

Sono un produttore di tarallini pugliesi e utilizzo da sempre solo olio di oliva per la produzione dei miei prodotti. Volevo porgervi un quesito su un problema importante per noi produttori di taralli di qualità.

Se un produttore di tarallini scrive in etichetta o in primo piano sulla confezione “con extravergine di oliva”, però andando a vedere gli ingredienti in ordine decrescente abbiamo “farina di grano tenero, vino bianco, olio vegetale di palma, olio di oliva, olio extra vergine di oliva 2%, sale”, stiamo parlando di un’etichettatura ingannevole per il consumatore dato che il primo olio come quantità è quello di palma? Oppure è giusta e la legge lo permette indicando solamente la percentuale dell’olio extravergine tra gli ingredienti?

Purtroppo è una furbizia che ho riscontrato in tanti produttori e non so se sia denunciabile dato che ne va di mezzo sia la salute dei consumatori che il guadagno, visto le differenze notevoli dei costi delle materie prime.

Gianvito

 

olio
Il regolamento UE 1169/11 si limita all’obbligo di indicare la percentuale dell’ingrediente evidenziato in etichetta

Gentile Gianvito,

Come da anni ci sforziamo di condividere con i nostri lettori, la qualità di un alimento si valuta anzitutto guardando alla lista degli ingredienti, oltre al luogo di produzione che a sua volta conferma sia l’autenticità rispetto alle tradizioni locali, sia l’integrazione territoriale della filiera che tanto è più intensa quanto più rileva altresì per l’economia dei distretti produttivi, l’occupazione e la salvaguardia delle nostre filiere. Cogliamo anzi l’occasione per rilanciare la nostra petizione sul Made in Italy (leggi la petizione).

Il regolamento UE 1169/11 (vedi l’eBook L’Etichetta), come già la normativa previgente, in effetti si limita a prevedere l’obbligo di indicare la percentuale dell’ingrediente evidenziato in etichetta, sia pure attraverso immagini o simboli (articolo 22). Viene quindi rimessa all’attenzione del consumatore consapevole la verifica di altri ingredienti di minor pregio, come il palma (leggi la petizione), nel relativo elenco.

Il consumatore di fatto deve andare oltre l’apparenza, non limitarsi a guardare la denominazione di vendita e le immagini sul fronte dell’etichetta ma leggere per bene la lista degli ingredienti, sapendo che essi sono elencati in ordine decrescente di peso. Vale a dire che, nell’esempio da Lei riportato – “farina di grano tenero, vino bianco, olio vegetale di palma, olio di oliva, olio extra vergine di oliva 2%, sale” – le quantità di olio di palma e di olio di oliva sono ben superiori a quella di olio extra vergine di oliva.

 

olio di palma
L’olio di palma ha un valore commerciale inferiore rispetto all’extravergine

Rimane tuttavia da valutare se – in un caso come questo – l’evidenziazione di un ingrediente marginale (olio extra vergine di oliva) rispetto ad altri che appartengono alla stessa categoria (grassi vegetali, di valore ben inferiore tra l’altro, almeno per quanto attiene al palma) e sono invece impiegati in quantità assai superiori non possa venire qualificata come una pratica commerciale scorretta. Il reg. UE 1169/11 prescrive infatti che “le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: (a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare la natura, l’identità, le proprietà, la composizione (…)” (articolo 7, comma 1).

Per eseguire questa valutazione l’Autorità dovrebbe teoricamente considerare, nel caso specifico, le modalità con cui le informazioni sono offerte nella presentazione complessiva del prodotto. Ma purtroppo le Autorità sono tuttora prive di poteri sanzionatori, come abbiamo più volte denunciato…

 

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Alessandro
Alessandro
19 Maggio 2015 17:22

A mio parere è corretto, nel senso che non viene comunicata una cosa non vera. I taralli in questione sono davvero con olio extravergine di oliva.
Diverso sarebbe stato, a mio parere, se il produttore avesse scritto “Tarallini all’olio extravergine di oliva”. In questo caso mi sarei aspettato la sola presenza di olio extra vergine di oliva o, perlomeno, una percentuale più alta rispetto ad altri eventuali oli presenti…

angelo41
angelo41
Reply to  Alessandro
28 Maggio 2015 19:06

Per questo prodotto ci dovrebbe essere l’indicazione “con olio extra vergine di oliva” e basta.

Francesca
Francesca
29 Maggio 2015 08:51

per questo tipo di indicazione occorre ricordare anche il claim “con olio” il cui riferimento normativo è il Reg. 29/2012 Art. 6.

Alessandro
Alessandro
29 Maggio 2015 09:38

Angelo, non credo che esista un disciplinare di produzione dei tarallini pugliesi che imponga l’utilizzo del solo olio extravergine di oliva. Che poi, se fossero fatti con solo olio evo sarebbero più salutari è fuori dubbio, ma la domanda dell’articolo si riferiva all’etichetta ingannevole, non agli aspetti nutrizionali.
A dirla tutta poi, a mio parere, se parliamo della dieta di tutti i giorni, ancora meglio sarebbe un buon pane comune, senza olio…visto che si presume che l’olio evo sia già presente nelle altre pietanze del menù giornaliero (come condimento per le verdure e/o della pasta ad esempio)…
Ma alla fine, come per tutte le cose, la chiave sta nella moderazione.