Dal 1 luglio 2010 il nuovo logo “Euro-leaf” viene apposto su tutte le confezioni di alimenti biologici prodotti in UE. Accanto a esso (opzionale per i prodotti importati), sarà consentito riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali.

Ma cosa significa esattamente “Bio”? Questa dicitura sottende l’applicazione di un metodo  produttivo – l’agricoltura biologica – disciplinato con rigore mediante i regolamenti CE n. 834/07 e 889/08.

 

 

 

Agricoltura

In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) né organismi geneticamente modificati (OGM).

Alla difesa delle colture si provvede anzitutto in via preventiva, attraverso la selezione di specie resistenti alle malattie e l’utilizzo di tecniche agronomiche appropriate:

• la rotazione delle colture. Si evita di coltivare per più stagioni consecutive la stessa pianta sullo stesso terreno. In questo modo, oltre a impedire ai parassiti di ritrovare ambienti favorevoli dove proliferare, si sfruttano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti presenti nel terreno;

• la piantumazione di siepi e alberi che preservano il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e servono come barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;

• la consociazione, cioè la coltivazione contemporanea di piante diverse, l’una sgradita ai parassiti dell’altra.

In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come letame e altre sostanze organiche compostate (sfalci, etc.) e sovesci (incorporazione nel terreno di piante appositamente seminate, per esempio trifoglio, senape, favino).

In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali (vegetali, animali o minerali): estratti di piante, insetti predatori di parassiti, farina di roccia o minerali naturali in grado di correggere la struttura e le caratteristiche chimiche del terreno, ma anche di difendere le coltivazioni dalle crittogame. L’agricoltore può usare solo le sostanze di origine naturale autorizzate dal regolamento CE (tassativamente elencate in un’apposita lista).

 

Allevamento

Anche l’allevamento biologico segue le norme comuni. Gli animali devono essere nutriti nel rispetto del loro fabbisogno con prodotti vegetali ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, preferibilmente coltivati nella stessa azienda o nel relativo comprensorio. I mangimi sono qualificati “da agricoltura biologica” quando il contenuto di materie prime bio (o in fase di conversione dall’agricoltura convenzionale a quella biologica) supera il 95 per cento (in sostanza secca) rispetto al totale delle componenti di origine agricola.

L’allevamento “bio” è strettamente legato alla terra: il numero dei capi che si possono allevare in azienda perciò dipende dall’estensione del terreno disponibile.

I sistemi di allevamento devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali. Sono vietati il trapianto degli embrioni e l’uso di ormoni per regolare l’ovulazione, eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali; è vietato l’impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica.

Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali: occorrono strutture salubri, di dimensioni adeguate al carico di bestiame e che consentano di isolare dei capi che necessitano di cure mediche. Deve inoltre venire assicurato spazio libero sufficiente a disposizione degli animali (spazi minimi all’aperto e al coperto).

Il trasporto del bestiame deve avvenire nel più breve tempo e in modo da affaticare gli animali il meno possibile. È vietato l’uso di calmanti durante il tragitto.

Il trattamento degli animali al momento dell’abbattimento deve limitare la tensione e garantire l’identificazione e la separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.

 

 

I prodotti

Gli ingredienti dei prodotti alimentari da agricoltura biologica devono essere certificati “bio” almeno per il 95 per cento (percentuale riferita al totale degli ingredienti di origine agricola, escludendo acqua, sale, additivi ammessi, eccetera).

Gli alimenti ottenuti con materie prime che provengono da terreni in fase di conversione all’agricoltura biologica possono essere commercializzati solo se mono-ingrediente (es. riso, polenta).

Additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici sono ammessi solo se previsti dal regolamento CE nelle apposite liste (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.). È vietato l’uso di coloranti di sintesi, additivi non blandi, e comunque di qualsiasi ingrediente ottenuto o derivato da OGM. Tra gli aromi solo ammesse solo sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali.

Gli impianti di trasformazione, immagazzinaggio e condizionamento devono garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica sia separata da quella dei prodotti convenzionali (l’identificazione e la rintracciabilità quindi devono esserci per le materie prime e il prodotto finito).

I requisiti più significativi da rispettare sono:

qualifica dei fornitori biologici (che devono dimostrare la certificazione di conformità al metodo di produzione biologico rilasciata dall’ente di riferimento).

controlli al ricevimento dei prodotti biologici (possibili attraverso i codici di controllo nelle etichette per i prodotti confezionati, indicazioni obbligatorie nel DDT, certificati di lotto/partita).

separazione dei due cicli produttivi, biologico e convenzionale (cautela e prevenzione per evitare contaminazioni), anche durante il trasporto.

• analisi presso laboratori Sinal (cioè che fanno parte del Sistema nazionale per l’accreditamento dei laboratori di prova) che operino con metodi analitici a elevata sensibilità (limite di determinazione < 10 ppb).

•  gestione delle non conformità: devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare la convivenza del biologico con prodotti trattati in post-raccolta (es. difenile su  agrumi) o rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici.

Il sistema di controllo riguarda tutti gli operatori che commercializzano prodotti biologici (grossisti, distributori, etc.), con la sola eccezione dei venditori di prodotti preconfezionati.

In etichetta e pubblicità, diciture come “biologico” o simili, termini derivati, abbreviazioni (es. “bio”, “eco”), possono essere utilizzate solo per i prodotti che rispettano la normativa europea in materia di produzioni biologiche.

È vietato affermare, o anche solo suggerire, che il metodo biologico comporti garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

 

Dario Dongo

foto: photos.com

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