frutta packaging
Il principio del mutuo riconoscimento è sconosciuto nel settore del packaging alimentare

Il principio di mutuo riconoscimento è poco noto. Secondo quanto previsto dagli accordi UE quando un prodotto è riconosciuto sicuro e commercializzato in un Paese membro, non sono necessari nuovi studi per esportarlo e venderlo negli altri Paesi. Nel settore dei materiali per alimenti, questo principio è spesso poco conosciuto e quindi disatteso. Secondo una relazione della Commissione Europea    il settore alimentare è  uno dei cinque dove si riscontrano difficoltà nell’applicazione del mutuo riconoscimento.

Il rapporto si basa su indagini eseguite tra giugno 2014 e maggio 2015,  e fornisce esempi dei problemi relativi alla produzione e alla commercializzazione di materiali a contatto con alimenti.

Pack de Yahourts
Se un prodotto è commercializzato in un paese membro non sono necessarie nuove verifiche per esportarlo

A una società svedese che produce prodotti di carta per il packaging alimentare è stata chiesto dal cliente italiano di fare ulteriori test sui  prodotti per rispettare la legislazione nazionale (Decreto Ministeriale Italiano 21.3.1973 che regola, tra gli altri materiali, anche la carta), anche se la società commercializzava prodotti conformi alle normative in Svezia e in altri Stati membri. Ma vi sono anche altri esempi, come quello relativo al BPA in Francia, di cui abbiamo già parlato.

Una delle conclusioni della relazione è che molte imprese non sono a conoscenza del reciproco riconoscimento e “pensano erroneamente che si debbano rispettare le normative nazionali dello Stato Membro di destinazione quando ormai è necessario parlare di mercato unico.” Una comunicazione della Commissione Europea del 28 ottobre scorso “Aggiornamento del mercato unico”, delinea che nel 2016 verrà emesso un piano d’azione per aumentare la consapevolezza di questo principio, e annuncia una revisione nel 2017.

cardboard pizza boxes on white background
Germania e Belgio sono i Paesi che meno rispettano il principio di mutuo riconoscimento

Il regolamento attuale in materia (regolamento (CE) n 764/2008) definisce i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali e delle imprese nel momento in cui l’autorità nazionale ha intenzione di prendere una decisione per:

  • vietare l’immissione sul mercato di un prodotto o di un tipo di prodotto,
  • modificare o ulteriormente testare un prodotto o di un tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato,
  • ritirare un prodotto o di un tipo di prodotto dal mercato.

L’argomento è stato discussoanche durante il recente meeting sulla sicurezza alimentare organizzato dal Ministero della salute del Lussemburgo. Alla riunione l meeting hanno partecipato membri della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa, dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), esperti degli Stati membri e rappresentanti del settore e sono stati raggiunti accordi affinché vengano create misure concrete per imporre il rispetto del principio.

In questa occasione Germania e Belgio sono risultati tra i Paesi che non rispettano il principio di mutuo riconoscimento.

Evaluation of the Application of the mutual recognition principle in the field of goods

 

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Luigi Tozzi
Luigi Tozzi
22 Novembre 2015 07:55

Vogliamo mettere anche i “disciplinari” privati di sicurezza alimentare delle varie GDO e delle varie industrie di trasformazione che sono dei veri e propri capitolati di fornitura mascherati?

Simone
Simone
Reply to  Luigi Tozzi
23 Novembre 2015 09:17

Non mi è chiara la sua osservazione Luigi, parla di HACCP? Un capitolato è un documento fra due parti, può esserci scritta qualsiasi cosa

silvia
silvia
24 Novembre 2015 13:44

Buongiorno, mi occupo di packaging per alimenti e ho avuto proprio un caso simile a quello indicato sulle carte: una cartiera europea ma non italiana che ci proponeva una carta da commercializzare in Italia. L’italia ha una legislazione più restrittiva sulle carte, e i miei clienti italiani la chiedono: come comportarsi in una situazione del genere?

Foltran Luca
24 Novembre 2015 17:20

Buonasera Silvia, come confermato nell’articolo la questione è piuttosto delicata in quanto il principio di mutuo riconoscimento spesso non viene rispettato, tanto da spingere la Commissione Europea a redarre una relazione in merito e rimandare all’adozione di nuove misure specifiche che verranno introdotte, probabilmente, nel 2016.
Al momento è consigliabile pertanto affidarsi ad uffici legali che supportino nell’interpretazione della legge vigente nei vari Paesi e si interfaccino eventualmente con le Autorità nazionali competenti.

sergio nestori
sergio nestori
29 Novembre 2015 14:24

Buongiorno
non semplifichiamo troppo i concetti , il mutuo riconoscimento vale solo ed esclusivamente se la legislazione del paese che importa non prevede elementi restrittivi . Un esempio è quello citato dalla collega per il settore carta o potrebbe essere esteso ai contenitori di alluminio ( solo in Italia esiste una legge che prevede anche la definizione di etichettatura limitante l’uso ) . La Germani crea limitazione per due ragioni semplici : per diminuire le importazioni e perchè le raccomandazioni BFR sono molto circostanziate .
Se analizziamo il settore carta possiamo vedere facilmente quando sono stati fatti gli ultimi aggiornamenti delle BFR e quando è stato modificato il nostro DM .
Parlare , a prescindere , di mutuo riconoscimento non è quindi corretto e crea confusione .
Per quanto concerne invece i capitolati della GDO o di altri grandi player , il discorso è molto più semplice : essendo dei contratti possono contenere qualsiasi cosa se le due parti acconsentono …

Marco nespoli
Marco nespoli
Reply to  sergio nestori
2 Dicembre 2015 12:20

Buongiorno Sergio ma quindi a Suo modo di vedere, sempre considerando l’esempio Italia-Germania, in materia di contatto alimentare ogni misura imposta dalla Germania è più recente e quindi può essere considerata più restrittiva (dove esiste ovviamente)? Cioè ogni prodotto certificato a fronte BFR deve essere accettato dall’Italia? Io parlo di gomma e silicone, per intenderci, se conosce la materia.
grazie

Luca Bucchini
Luca Bucchini
2 Dicembre 2015 10:44

Il principio di mutuo riconoscimento è poco applicato perché le imprese, comprensibilmente, portano raramente in tribunale la pubblica amministrazione; naturalmente anche la determinazione della Commissione europea conta molto. Nei casi in cui è accaduto che la Commissione sia intervenuta o che un tribunale (anche se c’è sempre il rischio di tribunali impreparati) si è pronunciato, l’atteggiamento della P.A. (in quasi tutti i paesi) cambia. Altrimenti il regolamento citato non solo non viene applicato, ma viene completamente ignorato anche nei passaggi procedurali.

Può uno Stato membro applicare una normativa più restrittiva? Bisogna studiare bene caso per caso, perché molto spesso le norme nazionali non sono state notificate o non rispondono ai requisiti fissati dalla Corte di Giustizia. Per esempio, quanto spesso le autorità competenti rispetta l’obbligo di genuina cooperazione che impone di consultare le autorità del paese di prima commercializzazione? Raramente, perché suppongono che la loro decisione non sarà mai sottoposta al vaglio di un tribunale.

Dobbiamo renderci conto che, con una Commissione europea frenata sul piano dell’armonizzazione legislativa dalle agende politiche di alcuni paesi (miopi finché vogliamo ma in grado di dettare l’agenda europea, come nel caso dell’Olanda), il ruolo degli operatori economici nel difendere i benefici del mercato unico è semmai accresciuto. E ogni pubblica amministrazione ha l’istinto di istituire e difendere le proprie regole, se nessuno gli si oppone.

sergio nestori
sergio nestori
2 Dicembre 2015 14:14

Buongiorno Marco
Il discorso “gomma” è decisamente più complicato . La BFR non è più restrittiva in senso lato , bensì ha recepito le evoluzioni tecnologiche del settore . Da anni Confindustria settoriale chiede un aggiornamento del DM 21/3/73 perché la assenza di evoluzione fa si che prodotti realizzati in Italia non possano contenere sostanze approvate in altri paesi delle Comunità. Sempre rimanendo in ambito pratico , l’Organo di controllo italiano chiederebbe al produttore di articoli in gomma di dimostrare la conformità al DM 21/3/73 e non accetterebbe dichiarazioni di conformità a BFR , FDA o altre legislazioni . Se poi vogliamo discutere di come dovrebbe essere gestito il mutuo riconoscimento …

Marco Beretta
Marco Beretta
Reply to  sergio nestori
3 Dicembre 2015 09:55

Ma quindi esiste qualcosa per capire come funziona questo principio? O ogni volta è un caso a sé? Mi sembra assurdo che non esistano guide chiare e leggi.

RICCARDO GIAMBELLI
4 Dicembre 2015 09:16

Buongiorno dr. Foltran ,
desidero prendere spunto da questo suo ultimo articolo per integrare che la problematica si estende a tutti i materiali a contatto , pertanto anche alle macchine e attrezzature per la lavorazione e produzione di alimenti.
Integrando da quanto da lei già evidenziato , desidero evidenziare che in molti casi il prodotto esportato non è supportato da una idonea documentazione che ne comprova l’effettivo riscontro e verifica delle parti a contatto . Ricordo che in Italia è in essere l’autocertificazione, questa di fatto permette di assume la responsabilità del produttore, ma in molti casi non dimostra di avere ottemperato nel rispetto delle leggi nazionali, direi una scorciatoia diffusa. Se un prodotto è accompagnato da una “corretta” dichiarazione di conformità e supportata da test report ritengo che non vi siano particolari problematiche di libera circolazione delle merci.
Cordialmente
Riccardo Giambelli
Direttore TiFQ