Bottiglie di olio extravergine oliva di varie forme e colori, con olive e ramo di ulivo

Dal 1° luglio entra in vigore la nuova normativa che stabilisce le sanzioni per le violazioni al regolamento europeo n. 29/2012 sulla commercializzazione di tutti i tipi di olio di oliva (dall’extravergine al vergine dal semplice olio di oliva alla sansa). Il nuovo decreto legislativo 103/2016 sostituisce quello precedente 225/2005 e presenta diversi aspetti innovativi.

La nuova normativa sull’olio extravergine

La buona notizia è che non depenalizza gli illeciti sull’etichettatura paventata nei mesi scorsi, quando il testo era in discussione nelle commissioni parlamentari. Il decreto ribadisce il primato del reato penale rispetto all’amministrativo. “Le irregolarità sull’etichetta – spiega Alberto Grimelli direttore di Teatro Naturale – sono una spia di possibili illeciti più importanti. Una semplice multa di fatto bloccherebbe la possibilità di un’indagine più approfondita e si arriverebbe al paradosso che ai produttori furbi converrebbe pagare qualche euro e continuare a truffare”. In altre parole quando le autorità competenti scoprono o ipotizzano reati per chi non rispetta la normativa sulla commercializzazione, scatta ancora la denuncia penale.

olive oil on the dark background
Chi non indica la provenienza dell’olio rischia un provvedimento penale

Gli illeciti che possono costituire reato

Tra le eventualità che possono portare a un provvedimento penale, il nuovo decreto  prevede l’assenza o addirittura la contraffazione dell’indicazione geografica di origine. La denuncia può scattare anche per l’utilizzo di segni o illustrazioni tali da suggerire al consumatore un’idea erronea sul paese di origine dell’olio (il cosiddetto country sounding). Da luglio possiamo dire addio agli oli di dubbia provenienza che recano in etichetta illustrazioni tipiche del nostro paese.

Anche la mancata indicazione della categoria merceologica o l’indicazione scorretta può costituire reato. Al riguardo vale la pena ricordare la storia dei falsi oli extravergini scoppiato nel giugno del 2015 nell’inchiesta realizzata dal mensile Test il Salvagente. In quel caso, il procuratore di Torino Raffaele Guariniello ha portato in tribunale sette marchi molto noti: Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima Donna e Antica Badia accusati di vendere olio vergine al posto dell’extravergine. Proprio in questi giorni a seguito della vicenda l’Antitrust ha sanzionato Lidl con una multa di 550 mila euro per pratica commerciale scorretta riguardante l’olio Prima Donna venduto nei supermercati della catena. Multate da Antitrust anche Deoleo per 300 mila euro e Coricelli per 100 mila euro.

olio di oliva con sfondo verde
Il registro SIAN garantisce la tracciabilità dell’olio di oliva

Le sanzioni

In altri casi il decreto prevede solo sanzioni amministrative, come per la mancata iscrizione al registro SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) dove sono registrati tutti gli operatori della filiera per garantire la tracciabilità del prodotto. La mancata registrazione comporta inizialmente una multa e il rischio di chiusura dell’attività per sei mesi in caso di recidiva.

Le sanzioni per chi viola queste norme possono arrivare  fino 18.000 euro. Si tratta di una cifra abbastanza modeste se si pensa che i produttori importanti fatturano decine di milioni di euro. Nel caso in cui le infrazioni riguardino volumi di olio inferiori ai 700 kg o litri le sanzioni possono essere dimezzate, oppure aumentate per volumi superiori ai 30.000 kg o litri. «Le sanzioni potevano essere modulate meglio – osserva Grimellitenendo conto della gradualità dei volumi di olio». In fondo, se stiamo parlando di un illecito che riguarda enormi volumi di prodotto anche raddoppiando la sanzione massima non si incide molto sulle tasche del produttore disonesto.

Un’altra novità è il passaggio dell’autorità competente dalle Regioni al gruppo repressione frodi dell’ICQRF del Mipaaf, che centralizzerà i controlli evitando le disparità di trattamento evidenziate dalle aziende con più sedi sul territorio. Sia l’accertamento delle violazioni che l’erogazione delle sanzioni sono adesso di competenza dell’ICQRF: ad occuparsene dovranno essere due uffici separati e tra loro autonomi, come stabilito dalla normativa.

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