Vorrei sapere su quali riferimenti normativi si basa la seguente affermazione trovata in un vostro articolo sugli Ogm. La frase si riferisce all’obbligo di citare in etichetta la presenza di Ogm, con deroga, per i casi in cui non superi lo 0,9%: “Questo margine di tolleranza non è tuttavia applicabile – secondo l’interpretazione prevalente – nel caso in cui l’operatore intenda vantare l’assenza di Ogm”

Roberta

 

I regolamenti (CE) 1829, 1830/2003 non contemplano, perciò non autorizzano né vietano, l’uso di diciture come “OGM-free” o simili.

Bisogna quindi riferirsi alla legislazione sulle pratiche commerciali sleali (dir. 2005/29/CE, recepita in Italia con d.lgs. 146/07) e alle regole generali sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari (dir. 2000/13/CE, d.lgs. 109/92 e successive modifiche, reg. UE n. 1169/2011).

 

In assenza (o in attesa) di giurisprudenza sul tema in esame, il sistema associativo dell’industria alimentare in Italia (Federalimentare) ha sviluppato una linea guida su etichettatura e tracciabilità degli Ogm nella filiera alimentare, della quale sono autore. In tale documento, realizzato con il contributo di autorevoli esperti di legislazione alimentare, si perviene a un’interpretazione concorde nel senso di escludere la legittimità di un’informazione commerciale precisa – come è appunto quella “OGM-free” – laddove essa non corrisponda precisamente alla realtà delle merci così presentate.

 

In pratica, chi intende vantare in etichetta che il proprio prodotto è “senza OGM” o “100% OGM free” deve essere in grado di garantire la totale assenza di contaminazioni da Ogm, anche accidentali o tecnicamente inevitabili, del prodotto e dei suoi ingredienti. Potendosi altrimenti configurare un inganno del consumatore.

 

Dario Dongo

Foto: Photos.com

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Antonio
Antonio
16 Settembre 2012 00:31

Inoltre, non possono essere dichiarati "non OGM" i vegetali per i quali non è autorizzata la coltivazione del tipo OGM