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Il
6 luglio il Parlamento europeo, nella sessione plenaria di Strasburgo, ha
adottato in seconda lettura il testo sulle nuove diciture che dovranno essere presenti sulle etichette dei prodotti alimentari. Il
Fatto Alimentare in questi mesi ha seguito con attenzione il travagliato iter del regolamento1 e vi propone le parti salienti di un testo destinato a rinnovare in modo significativo le informazioni destinate al consumatore.
Campo di applicazione. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali, catering, nonché i prodotti destinati alla ristorazione (art. 1.3, art. 8.7). Rimangono esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti pre-confezionati nei supermercati “per la vendita diretta”. Si tratta di una deroga ingiustificata perchè i consumatori continueranno a non avere informazioni importanti sui prodotti come carni, formaggi e salumi, che la grande distribuzione “porziona”,[1] avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita accanto a quelli confezionati dal produttore che riportano invece tutte le informazioni (art. 2.2 lettera ‘e’). La regolamentazione per questi alimenti pre-confezionati è affidata ai legislatori nazionali (art. 42.1).
Denominazione di vendita. Come già previsto nella norma in vigore la denominazione di vendita deve indicare il trattamento subito in fase di lavorazione industriale e precisare se per esempio l'alimento è in polvere, ricongelato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato.... quando l’omissione della scritta può indurre in errore il consumatore (All. VI, parte A, punto 1).
Le
novità:
- se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla scritta “scongelato” ( fatti salvi i casi di scongelamento di singoli ingredienti, di prodotti nei quali il l’abbattimento di temperatura costituisca una fase di processo tecnologicamente necessaria, di alimenti per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini di sicurezza e qualità: All. VI, parte A, punto 2)
- se un ingrediente naturalmente presente nel prodotto o normalmente utilizzato (es. il latte nel formaggio) è sostituito in parte con un altro ingrediente (es. fibre vegetali), l’ingrediente sostitutivo deve essere indicato accanto alla denominazione di vendita, in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quella del nome del prodotto (All. VI, parte A, punto 4).
-
la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della
pesca che confezionati si presentano sotto forma di
filetti, fette oppure porzioni e nel corso della lavorazoine industriale
sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% in peso
devono indicarne la presenza, a fianco
della denominazione di vendita (All. VI, parte A, punto 4b)
- la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che appaiono come una fetta, filetto o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma che in realtà sono composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi) devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (All. VI, parte A, punto 5a)
- gli insaccati devono riportare una specifica indicazione, vicino alla denominazione di vendita, laddove l’involucro non sia edibile (All. VI, parte Ba).
Dimensioni diciture. L’altezza minima dei caratteri
tipografici usati nelle etichette per le diciture obbligatorie è di 1,2
mm (il riferimento e alla lettera ‘x’
minuscola). Per le confezioni più piccole (con una superficie
inferiore a 80cm2) l’altezza minima dei caratteri sarà di
0,9mm (art. 13.2-3). La
Commissione presenterà ulteriori raccomandazioni per migliorare la
leggibilità delle scritte presenti sulle etichette. Il progetto è di
proporre accorgimenti sui colori dei caratteri tipografici , sullo
spessore e sul contrasto con lo sfondo, etc.
(art. 13.5).
Un folto gruppo di articoli del nuovo regolamento riguarda gli ingredienti:
- Allergeni La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici differenti rispetto a quello degli altri ingredienti (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando è presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).
- Oli e grassi. Queste diciture dovranno venire
seguite dalla specifica
indicazione della natura degli oli e grassi specificamente utilizzati
(es.
soia, palma, arachide). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura
“in
proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine
decrescente di
peso (All. VII, parte A, punti 8 e 9).
- Oli e grassi vegetali possono affiancare alla scritta “oli vegetali” la tipologia (es. palma, soia, mais, cocco... ). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, si può specificare la specie di provenienza (es. suino, bovino. All. VII, parte B, punti 1 e 2)
- Acqua e ingredienti volatili aggiunti devono essere indicati quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5% . Quando però l'acqua o altri ingredienti volatili sono aggiunti alla carne o preparazioni a base di carne, a prodotti della pesca non processati e ai molluschi bivalvi non processati (All. VII, parte A, punto 1) l'indicazione è sempre obbligatoria.
- Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffé e dai drink a base di tè e caffé che hanno un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta nello stesso campo visivo del nome - la scritta “Tenore elevato di caffeina” (già introdotta nel 2003) e l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”. Quando agli alimenti solidi viene aggiunta caffeina non per aromatizzare il prodotto, ma per svolgere una funzione fisiologica (es. integratori alimentari) dovranno riportare nello stesso campo visivo del nome la scritta: “Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza”.
- Aromi. Dovranno comparire nella lista degli
ingredienti con il nome di “aromi” oppure con
una dell altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08
(sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per
trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli
aromi,
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti). La parola
“naturale” è soggetta alle regole e alle condizioni (aroma naturale di
‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale)
previste all’art. 16 del citato regolamento (All. VII, parte D).
- Nano-materiali. Viene introdotta una definizione per i nano-materiali ingegnerizzati che si usano nei prodotti classificati come “novel foods”, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
Peso netto. Gli alimenti ricoperti da una glassatura (come alcuni pesci surgelati ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio), devono riportare il peso netto al netto della glassatura (All. IX, punto 5).
Data di scadenza e termine minimo di conservazione . La data di scadenza (“da consumarsi entro …”) dovrà essere riportata oltre che sull'imballo esterno anche sulle confezioni preconfezionate presenti all'interno del prodotto (All. X, punto 2). La Commissione potrà adottare regole più precise per quanto riguarda l'indicazione del termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”, art. 24.3).
Data
di surgelazione. La carne, le preparazioni a base di carne e i
prodotti
ittici non lavorati, dovranno indicare la data della prima surgelazione
o del congelamento precisando giorno, mese e anno. (All. 10, punto 2a)
Origine. L’indicazione dell’origine (il luogo di provenienza o del luogo dove il prodotto ha subito l’ultima trasformazione sostanziale) è obbligatoria quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore (come ad esempio quando una mozzarella prodotta in Germania viene venduta in Italia). Le altre novità su questo argomento sono rilevanti.
Le novità:
- quando l’origine del prodotto indicata sull'etichetta risulta diversa da quella dell’ingrediente primario,[2] nelle diciture bisogna citare anche questa seconda origine, o comunque precisare la non coincidenza con l’origine del prodotto. Va detto che l'indicazione del nome e della sede dell’operatore non si qualifica come “indicazione d’origine” (art. 25.3). Se per esempio il produttore riporta volontariamente la scritta "made in Italy" su una conserva ma l'alimento è fatto con materie prime provenienti dalla Francia o dalla Germania bisogna indicare chiaramente questo aspetto sull'etichetta.
-
viene introdotto l’obbligo di indicare la provenienza delle carni
fresche e
congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal
quali
(art. 25.2). Le modalità verranno precisate dalla Commissione entro
due
anni dall’entrata in vigore del regolamento. Nell’occasione, dovrà anche
valutarsi l’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria di
origine
anche alla carne usata come ingrediente di prodotti finiti (art.
25.5a-7)
- entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà eseguire una valutazione d’impatto in merito all’eventuale estensione dell’obbligo di indicare l’origine ai seguenti prodotti: carni diverse da quelle già soggette all’obbligo in questione, latte, latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, prodotti non trasformati,[3] prodotti mono-ingrediente, ingredienti utilizzati in quota superiore al 50% (art. 25.5).
Informazioni
nutrizionali. Tutti i prodotti
alimentari preconfezionati, fatte salve rare eccezioni,[4]
dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una
tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi
grassi
saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questi
valori dovranno essere riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base
volontaria,
alla porzione. La
Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sull'espressione
per porzione o unità di
consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). Il
valore energetico (kcal) potrà venire ripetuto su base volontaria nel
campo
visivo principale riferito a 100g/ml ed eventualmente anche
alla porzione (art. 32.2). La
ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi,
acidi
grassi saturi, zucchero e sale, sarà possibile anche con riferimento
esclusivo
alla porzione, con facoltà di utilizzare una forma diversa da quella
tabellare
(art. 32.2.a nuovo): anche in questo caso però, dovrà venire riportato
il
valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2). Viene
esplicitamente ammesso l’utilizzo dei Reference Intakes (o
GDA’s, Guideline Daily Amounts, quantità giornaliere
indicative), su base
volontaria, per esprimere in termini percentuali il contributo di una
porzione
di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di
precisare che
“i valori si riferiscono a un adulto medio (8400kJ/2000kcal)”
(art. 31.4.a nuovo). A
tal fine viene tra l’altro introdotto un apporto medio giornaliero
raccomandato
per le proteine, pari a 50g (All. XIII).
La Commissione svilupperà un documento riferito all’indicazione delle GDA’s rivolte a gruppi specifici di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei Reference Intake rivolti a gruppi specifici di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso). Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Acidi
grassi trans (TFA’s). Entro tre
anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto
sulla
possibile presenza obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella
nutrizionale. Il dossier sarà
accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è
consentita
l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).
Legislazione Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi (art. 37.1).
Le bevande alcoliche (>1,2% vol.) soggette ad apposita disciplina comunitaria, restano esentate dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e di informazioni nutrizionali. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l'opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdurre una nuova definizione per gli alco-pops (art. 16.4).
Responsabilità
degli operatori. Un grande passo
avanti è stato fatto per definire i ruoli degli operatori. In linea con i criteri
stabiliti nel General Food Law
(reg. CE n. 178/02), chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio
sull’alimento destinato al consumatore finale – sia esso il produttore o il
venditore – è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni
riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-UE, il
responsabile è l’importatore (art.8).
Informazioni obbligatorie in etichetta. Oltre alle diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine ( con le modalità descritte nei successivi paragrafi art. 9.1), devono essere disposte nello stesso campo visivo dove è collocata la denominazione di vendita, la quantità netta e il titolo alcolometrico.
Simboli. La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte obbligatorie (art. 9, comma 2-4). E' anche previsto il ricorso a metodi e strumenti alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).
Legislazione concorrente. Le Istituzioni comunitarie non hanno escluso, come si sarebbe invece dovuto fare in via del tutto prioritaria, la possibilità che gli Stati membri integrino la legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli prodotti e loro categorie, nelle parti non ancora regolamentate a livello comunitario (capitolo VI). L’unico limite posto per evitare regole troppo locali è il divieto di varare norme che possono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto di discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi membri (art. 37.1).
Macellazione
rituale. Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal)
non devono riportare diciture specifiche. E' stata accantonata
l’ipotesi di imporre l’avviso “prodotto a partire da animale sottoposto a
macellazione senza stordimento”, rinviando ogni valutazione nelle prossime
normative sul benessere animale.
Micro-confezioni. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Bottiglie in vetro . Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sulle bottigleri di vetro con vuoto a rendere come certe bottiglie di latte o di bibite di fantasia sono: la denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, indicazioni nutrizionali (art. 16.1).
Tempi. Il testo dell’accordo verrà tradotto nelle 24 lingue
ufficiali e poi tornerà al Consiglio in autunno per la definizione formale dell’iter
legis. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prevista per la fine
anno . Il regolamento entrerà in vigore nei venti
giorni successivi alla pubblicazione, e le nuove regole saranno applicate nei
tre anni che seguiranno (cinque anni per quanto riguarda le informazioni
nutrizionali). Tutti
i prodotti etichettati in conformità alle regole in vigore sino alla data di
applicazione del nuovo regolamento potranno venire commercializzati sino
all’esaurimento delle scorte (art.
54.1).
Dario Dongo da Strasburgo
Con un particolare ringraziamento agli amici Marco Mongillo e Domenico Stirparo, per la preziosa collaborazione nell’analisi del testo
Precedenti articoli del Fatto Alimentare sull’argomento:
- http://www.ilfattoalimentare.it/le-etichette-di-bruxelles.html
[1] A proposito di deroghe ingiustificate a favore della GDO, vale la pena ricordare che il legislatore europeo ha esentato la grande distribuzione anche dall’applicazione delle regole igieniche supplementari stabilite a garanzia della sicurezza dei prodotti di origine animale (reg. CE n. 853/04, regolamento c.d. Igiene 2)
[2] Per ingrediente primario va inteso sia l’ingrediente prevalente (>50%) sia l’ingrediente caratterizzante (QUID). (Art. 2, par. 2, lett. o)
[3] Unprocessed foods, come definiti nel reg. CE n. 852/04 (c.d. regolamento Igiene 1)
[4] Sono esenti dagli obblighi di informazione nutrizionale i prodotti non trasformati, quelli soggetti al solo processo di maturazione, l’acqua, le erbe e le spezie, il sale, gli edulcoranti artificiali, il caffé, il tè e le erbe infusionali che non contengano ingredienti diversi dagli aromi, gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per confetture, i lieviti, le gomme da masticare, le mini-confezioni (la cui una superficie più ampia sia inferiore a 25cm2)
