Ritratto di donna caucasica che guarda il prodotto al negozio di alimentari. Acquisto ispanico felice della ragazza nel supermercato che legge le informazioni sul prodotto. Costumer che compra cibo al mercato, concetto di stile di vita della donna.

Dopo mesi di dibattito oggi  il Consiglio incaricato di Epsco (Employment social policy health and consumer affairs) ha raggiunto un accordo sulle nuove diciture da inserire nelle etichette dei prodotti alimentari. Il 30 gennaio 2008 la Commissione europea aveva proposto un nuovo regolamento UE per l’informazione al consumatore in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Il 16 giugno 2010 il Parlamento europeo aveva approvato il testo in prima lettura e adesso, finalmente, dopo le  discussioni  presso il Consiglio che rappresenta i Governi dei 27 Paesi membri si è giunti ad una conclusione.

 Ecco l’accordo in sintesi.

Indicazioni nutrizionali

Viene introdotta una tabella obbligatoria con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a  100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. È possibile indicare sul lato principale della confezione questi  valori  anche in termini percentuali rispetto al fabbisogno quotidiano (Gda). Si possono utilizzare altri  schemi come i c.d. “semafori” attualmente in auge nel Regno Unito, solo se risultano di facile comprensione per il consumatore.

Leggibilità

Le diciture dovranno avere  un carattere tipografico minimo per facilitare la lettura agli acquirenti  (1,2mm di altezza che potrà arrivare a  0,9mm per le confezioni di superficie inferiori ai 60 cm2).

Origine

L’indicazione del  paese d’origine o il luogo di provenienza è necessario quando la mancanza  può confondere le idee sulla provenienza.

E’ invece diventato obbligatorio indicare l’origine delle carni suine, ovine e avicole (affidando alla Commissione europea il compito di definire le modalità  entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento). Quando sull’etichetta è riportata l’origine di un ingrediente secondario, bisogna anche  indicare la provenienza di quello primario oppure specificare che l’ingrediente principale ha un’origine diversa.

La Commissione europea dovrà presentare entro 5 anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine:
a) ad altri alimenti (latte, prodotti non trasformati o  mono-ingrediente);
b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri che rappresentano più del 50% dell’alimento.

close up of friends with beer bottles outdoors etichette

Bevande alcoliche

Le bevande alcoliche (fatti salvi i c.d. alcopops) non devono riportare sulle etichette la tabella nutrizionale e la lista degli ingredienti. La Commissione presenterà entro 5 anni un rapporto sull’opportunità di mantenere tale esenzione.

Alimenti non preconfezionati

Ogni Stato dovrà decidere autonomamente  se prevedere  le etichette  nutrizionali per i prodotti sfusi, mentre le indicazioni sulla presenza di ingredienti allergenici sono in ogni caso obbligatorie.

Normative nazionali

Non è stato risolto il problema  sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre a livello locale   ulteriori informazioni rispetto a quelle comuni. Questa situazione comporta una serie di oneri per le imprese che per esportare i loro prodotti dovranno tenere sotto controllo le legislazioni nei 27 Stati e,  per i  consumatori che potrebbero trovare  diciture diverse da un Paese all’altro.
Il documento approvato verrà ora trasmesso al Parlamento europeo, che procederà all’esame in seconda lettura.

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