Measuring radiation levels of fruits

Il nucleare in queste ore è tornato drammaticamente di attualità per la tragedia in Giappone. Senza voler entrare nel merito del dibattito nazionale sulla possibilità di riconsiderare le centrali in Italia, a ricordarci che gli incidenti sono possibili anche in Europa, dove ci sono 195 impianti, segnaliamo che lo scorso 15 febbraio il Parlamento europeo ha dato il via libera (con una risoluzione legislativa) al regolamento del Consiglio Euratom che prevede l’istitituzione di un sistema per fissare livelli di radioattività massimi ammissibili per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.

La risoluzione si basa sull’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), per il quale  “nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità di alimenti e mangimi anche rispetto ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel nuovo regolamento.

C’è un precedente, l’incidente nucleare di Cernobyl, quando vennero immesse nell’atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato a livelli significativi sotto il profilo sanitario gli alimenti e i mangimi in parecchi Paesi europei. Con ulteriori e successive ricadute sui prodotti silvicoli e agricoli, a causa delle contaminazioni dei suoli.

Il regolamento, disponibile sul sito dell’Europarlamento, è composto di 11 articoli e 5 allegati. In sintesi:

– in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, la Commissione adotta immediatamente una decisione – valida per non più di tre mesi – sull’applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione, in conformità agli allegati del regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti, competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare (art. 2).

– la Commissione aggiorna gli allegati con atti delegati (da notificarsi al  Parlamento europeo e al Consiglio, che hanno due mesi per obiettare), tenendo conto di ogni nuovo dato scientifico disponibile o, quando necessario, dopo un incidente nucleare o un’emergenza radiologica (art. 3-6).

– i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili non possono venire immessi sul mercato. Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari e mangimi importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all’esportazione. Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. Per questo fine,  organizzano un sistema di controlli ufficiali  e la comunicazione al pubblico, in conformità all’art. 17 Re. CE n. 178/2002 (art. 7).

– entro marzo 2012 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi e non possano essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio «chi inquina paga» (art. 8).

– il regolamento, infine, abroga i precedenti (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione (art. 10).

foto: Photos.com

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