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Leggendo la presentazione del Regolamento in oggetto (L'Etichetta di Dario Dongo) ho un dubbio. La
nota 87 a pag. 35 indica il vino come non soggetto ad obbligo di elenco degli
ingredienti (come da Art.7 comma 2 del D. Lgs. 109/92); la cosa non sembra però
trovare più conferma all'Art. 19 del nuovo Regolamento. Con ciò, a far data dal
13/12/2014 il vino (come birra,distillati ecc.) dovrà riportare gli ingredienti?
Andrea
Caro Andrea,
Grazie a Lei per il puntuale quesito.
In effetti, il regolamento (UE) n. 1169/211 conferma le esenzioni già riservate alle bevande alcoliche all’articolo 16 (“Omissione di alcune indicazioni obbligatorie”), comma 4:
“Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere B)* e L),** non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
Entro il 13 dicembre 2014,
la Commissione stila una
relazione sull’applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 30, paragrafo 1,
ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune
categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in
particolare, dall’obbligo di fornire le informazioni relative al valore
energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe,
tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche
pertinenti dell’Unione. In tale contesto la Commissione valuta l’esigenza di
proporre una definizione di "alcopops".
La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.”
Dario Dongo
(*) l’elenco degli ingredienti
(**) la dichiarazione nutrizionale
Foto: Photos.com

