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Approvata la nuova legge contro il caporalato. La Camera ha approvato definitivamente la legge intitolata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

Cosa prevede la legge contro il caporalato

  • la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
  • l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell’istituto della confisca;
  • l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
  • l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo anti-tratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Modificato il reato di caporalato

Per quanto riguarda il reato di caporalato, viene modificato l’articolo 603-bis del codice penale (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), che riscrive il reato di caporalato, introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; si prevede l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato e si prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori.

Viene prevista inoltre la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Sfruttamento

Costituisce “indice di sfruttamento” la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

È sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Il giudice può disporre, al posto del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda.

Intermediazione illecita

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia viene inserito tra quelli per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza. Inoltre, per la prima volta si estende il Fondo anti-tratta anche alle vittime del caporalato.

Viene anche rafforzata l’operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento “Campolibero” e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo, si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

I lavoratori agricoli

Infine, si prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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luigi
luigi
21 Ottobre 2016 12:32

notizia di indubbio valore che finalmente disciplina e sanziona dei figuri che offendono la civiltà e sfruttano esseri umani senza forza contrattuale. ma il problema, nel panorama sistemico ed organico del nostro mondo agricolo, rimane sempre lo stesso: chi si attiverà per andare a controllare nei campi?

Chiara
Chiara
25 Ottobre 2016 17:41

Giusto ieri vedevo un servizio di Pelazza sul l’argomento.
Siano adesso i lavoratori tirare fuori gli attributi e denunciare
per i propri diritti!

Enrico
Enrico
31 Ottobre 2016 17:24

Sembra ben fatta, e invece non serve a niente. Cosa manca:
1) Maggiore severità nei confronti del datore di lavoro: forse il sequestro di tutte le proprietà del datore di lavoro epotrebbero indurlo a cambiare il rapporto di lavoro in essere.
2)Senza un accordo Europeo con le stesse leggi ovunque e l’embargo verso quei paesi che non hanno alcuna garanzia verso i lavoratori agricoli qualunque legge di sola valenza nazionale non ha alcun peso perché verrebbe invalidata dalle delocalizzazioni produttive.
In altre parole questa legge finisce per favorire i proprietari terrieri di quei paesi dove il lavoro agricolo vuol dire schiavitù.