Kinder Gransorpresa
Kinder Gransorpresa: l’uovo di Pasqua Ferrero ha una denominazione corretta?

Mentre spulciavo nel web notizie sulle uova di Pasqua ho ritrovato un vostro articolo con un nota sugli ovetti della Ferrero. Lasciando perdere ogni considerazione sui prezzi che in generale sembrano legati ai personaggi e alle sorprese, riguardavo l’etichetta dell’uovo Kinder Gran Sorpresa e mi chiedo se sia corretta la denominazione commerciale che compare sull’etichetta del prodotto: “uovo dolce con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte’” a cui segue la scritta “con cioccolato solo puro cacao”.

Attilio

Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare.

Ai sensi del regolamento UE 1169/11 (vedi ebook “L’etichetta”), il cosiddetto “Food Information Regulation”, la denominazione dell’alimento – prima informazione obbligatoria, da collocare nello stesso campo visivo della quantità netta – è quella legale. In mancanza di questa, la denominazione da impiegare  è quella usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, si propone  una frase descrittiva.

Nel caso di specie, (1) le uova pasquali sono prive di una denominazione legale. Se viceversa si volesse ipotizzare l’esistenza di una classificazione merceologica usuale, essa dovrebbe venire ricondotta a un guscio di cioccolato (sia pure nelle varianti “al latte” o “con nocciole”), come accade per la quasi totalità dei prodotti disponibili sul mercato nazionale. (2) Ci si deve perciò riferire a una denominazione descrittiva, che non si ritiene possa venire assolta dalla sola citazione della forma del prodotto. La parola “uovo”, come quella “barretta” (che la stessa Ferrero impiega per le storiche “barrette Kinder”), vale infatti a esprimere l’apparenza fisica dell’alimento, ma non certo a identificarne la natura.

La denominazione in esame, a mio avviso, dovrebbe perciò venire sostituita con un’idonea descrizione dell’alimento, quale potrebbe essere “preparazione dolciaria con cioccolato”, dato che c’è una normativa che stabilisce le denominazioni per il cioccolato, in qualsiasi forma lo si modelli.

È altresì dubitabile la pratica commerciale, (3) laddove – in una denominazione sintetica ma non descrittiva, per le ragioni sopra esposte – viene data evidenza alla natura di “cioccolato finissimo” (…) “con solo puro cacao”. Se da un lato, infatti, ci si trova di fronte a un cosiddetto “ingrediente caratterizzante”, di cui viene specificata la quantità in relazione alla ricetta del prodotto finito, (4) non si può sottacere che la base dell’uovo in questione è composta di una miscela di zucchero, latte e grassi vegetali diversi (palma, karité). E la presenza di questi ultimi nell’alimento composto – il cui utilizzo tra l’altro è ammesso, nel cioccolato “non solo puro cacao”, fino al 5% (5) – in qualche modo stride con il concetto di purezza espresso con la dicitura “cioccolato solo puro cacao”(6).

(1) A differenza di quello della colomba, dolce altresì tipico della ricorrenza pasquale, che invece trova specifica disciplina nel decreto interministeriale 22.8.05

(2) Così Bauli, Dolfin, Preziosi, Lindt, Perugina e vari altri

(3) Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 7.1, “Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare (…) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione (…)”

(4) In omaggio alla regola del cosiddetto QUID (Quantity of Ingredients Declaration), ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 22

(5) Cfr. d.lgs. 178/03, Allegato II

(6) La dicitura “puro cacao”, tra l’altro, non è neppure prevista dalla normativa vigente, che invece indica le categorie di cacao, cacao magro, cacao fortemente sgrassato, cacao zuccherato

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ezio
ezio
4 Marzo 2017 12:08

“uovo dolce con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte’” a cui segue la scritta “con cioccolato solo puro cacao”
L’indicazione finale: con solo puro cacao, contraddice l’indicazione che precede di cioccolato al latte.
La ricopertura è al latte oppure di solo puro cacao (fondente 100%)?
Indicazioni contrastanti che possono ingannare il consumatore.
Poi sulla qualità potremo contestare il “finissimo” ed il “puro”, visto che ci sono grassi estranei al cacao (palma e karité).

Dario
Dario
Reply to  ezio
4 Marzo 2017 18:00

Caro Ezio,

la presentazione complessiva del prodotto, con denominazione irrituale e ridondanza di attributi positivi a un ingrediente tra l’altro minoritario, appare già grave di per sé.

Certo poi, il vanto ‘solo puro cacao’ meriterebbe una valutazione a sè. Sia in quanto la materia grassa prevalente, nel prodotto finale, é offerta da grassi di qualità ben inferiore (olio di palma ‘in primis’), sia perché l’ingrediente caratteristico é appunto un cioccolato al latte.

Sorge così spontanea la domanda, come si distinguerebbe la ‘purezza’ del cacao nel prodotto in esame rispetto ad altri che appartengano alla stessa categoria? Forse le uova 100% cioccolato avrebbero un cacao ‘impuro’, o meno puro? Si direbbe piuttosto, anche sotto questo profilo, che ci si trova di fronte a una violazione della norma di cui all’articolo 7.1.c del regolamento UE 1169/11.

Roberto Pinton
Roberto Pinton
7 Marzo 2017 17:18

La denominazione dell’uovo in questione non mi piace per niente (se con gli stessi ingredienti il prodotto fosse modellato a forma di coniglio o di agnello anziché di uovo, cosa sarebbe, un “coniglio dolce con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte” o un “agnello dolce con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte”?), concordo con Dario, si confonde la “forma” con la “sostanza”.

Sul «finissimo», invece, finché il riferimento è chiaramente relativo alla sola copertura di cioccolato, ci sta: la denominazione «cioccolato al latte» può essere completate da espressioni relative a criteri di qualità (in genere è un tripudio di «fine», «finissimo», «extra», «superiore») se il «cioccolato al latte» ha almeno il 30% di cacao (con almeno il 18% di latte, panna o burro e almeno il 4,5% di grassi del latte).
Se come percentuali ci siamo, dato che ci si riferisce solo al guscio di cioccolato e non al prodotto nella sua interezza, l’uso di «finissimo» è lecito.

Sono molto meno tollerante sul «puro»: data l’assenza di un quadro che stabilisca cos’è «puro» e cos’è «impuro», si tratta di un termine laudativo ingiustificato e improprio, in grado di sorprendere la buona fede dell’acquirente e da indurlo in errore in merito alla qualità dell’ingrediente.
L’art.6 del decreto legislativo n. 178/2003 prevedeva sì il termine «puro», ma solo in abbinamento al termine «cioccolato» e non a «cacao», e perdipiù:
a) Lo prevedeva solo per prodotti che non contenessero grassi vegetali diversi dal burro di cacao;
b) Soprattutto, violava la norma europea, ha portato a una condanna dell’Italia da parte della Corte UE e all’apertura di una procedura d’infrazione che è stata archiviata solo dopo l’abrogazione dell’articolo con legge n. 217/2011 (la legge comunitaria “2010).

Se un operatore etichettasse come «puro» del latte, dell’olio extra vergine, un panettone, dei grissini o delle caramelle ripiene sentirebbe le sirene avvicinarsi.
E non mi risultano deroghe per il prodotto di fantasia «uova dolci con sorpresa ricoperte di cioccolato finissimo al latte».

tarcisio
tarcisio
9 Marzo 2017 15:11

l decreto interministeriale è del 22.7.05 e non del 22.8.05