Sta per essere pubblicato l’elenco delle 222 diciture nutrizionali approvate dall’Efsa. Nonostante l’elevato numero di scritte autorizzate sono ancora tante le  perplessità verso l’approccio para-farmaceutico adottato per valutare la fondatezza di alcune indicazioni. Il dibattito continua anche grazie a una petizione online avviata in Olanda.

 

La lista, che sarà pubblicata  a breve sulla Gazzetta Ufficiale, consentirà ad esempio di vantare benefici quando il prodotto contiene quantità rilevanti di vitamine o minerali (naturali o aggiunte non fa differenza) dai benefici riconosciuti. Le altre indicazioni sulla salute ammesse  sono principalmente le seguenti:

–      carbone attivo: contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale

–      fibre d’orzo e d’avena: contribuiscono all’aumento della massa fecale. I beta-glucani da orzo o avena, come pure la cellulosa metilica propilica idrossilata, nell’ambito di un pasto contribuiscono alla riduzione della risposta glicemica post-prandiale

–      polifenoli dell’olio di oliva: contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo

–      omega 3 contribuiscono al mantenimento delle funzioni cardiache, il DHA contribuisce al mantenimento delle funzioni cerebrali e della capacità visiva

–      beta-glucani (di avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo) – come pure l’acido linoleico e quello alfa-linoleico, il chitosano, il glucomannano, la gomma di guar, la cellulosa metilica propilica idrossilata : contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. Idem dicasi per gli alimenti “a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi”

–      alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio: potranno vantare il contributo al mantenimento di una normale pressione sanguigna

–      soluzioni di carboidrati-elettroliti: contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato, e aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico

–      colina: contribuisce al metabolismo dei lipidi e al mantenimento della funzione epatica

–      lattulosio: contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

–      fermenti vivi: nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio  nei soggetti che lo  digeriscono male.

 

Il processo di valutazione è risultato più complesso di quanto si sarebbe potuto immaginare. Un altro elemento di criticità  riguarda  i criteri adottati, che derivano dal settore farmaceutico. Questa scelta ha condotto secondo alcuni a giudizi parziali e contraddittori, addirittura paradossali nel caso dei prodotti botanici (le medesime prove ritenute insufficienti per confermare un claim su un alimento sono invece considerate idonee a validare lo stesso claim su un farmaco tradizionale d’origine vegetale!).

 

La European health products manufacturers association (EHPM), dopo avere  cercato un dialogo con la Commissione europea e l’Efsa – si è rivolta all’Ombudsman europeo per evitare che dall’oggi al domani i consumatori vengano privati di informazioni utili sui prodotti  da acquistare. Parecchi scienziati ed eurodeputati criticano l’approccio farmacologico perchè ritengono che  non si addice all’analisi degli alimenti  e pregiudica la ricerca.

 

La petizione on line ha già raccolto più di 27 mila fime  e mira a ottenere una revisione delle regole europee e ad estendere il giudizio utilizzando diversi livelli di evidenza scientifica.

 

Il Parlamento europeo presumibilmente tornerà  a chiedere la revisione del regolamento.

 

Dario Dongo

 

Precedenti articoli de ilfattoalimentare.it sull’argomento:

 

“Health claims”, al varo la nuova lista delle indicazioni sulla salute ammesse in UE. Non mancano le perplessità

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Milena
Milena
7 Maggio 2012 08:50

Buongiorno. Mi perdoni ma, in attesa della pubblicazione dell’elenco delle indicazioni consentite, come ci si sta regolando? Sono consentite tutte le indicazioni, tranne quelle già rigettate? La ringrazio.

Dario Dongo
Dario Dongo
8 Maggio 2012 06:34

Ai sensi del reg. (CE) n. 1924/06, art. 28, in attesa della pubblicazione del registro delle indicazioni sulla salute di cui all’art. 13 ammesse in UE, gli operatori possono mantenere le diciture gia’ in uso prima dell’entrata in vigore del regolamento sotto la propria responsabilita’. Responsabilita’ che attiene sia alla fondatezza delle indicazioni, sia alla loro chiarezza per il consumatore medio.