wafers grassi idrogenati
Se i grassi siano sottoposti a un processo di idrogenazione é obbligatorio specificarlo in etichetta

Spesso sulle confezioni di biscotti e merendine trovo la scritta “senza grassi idrogenati”, mentre su altri prodotti tra gli ingredienti è presente la dicitura.

Mi domandavo quindi se questo trattamento sia obbligatorio segnalarlo in etichetta o se le aziende possono decidere autonomamente.

Diego

 

Gentile lettore,

qualora i grassi siano sottoposti a un processo di idrogenazione é obbligatorio citare questo trattamento in etichetta (es. “grassi vegetali idrogenati, soia, mais”).

Viceversa, proprio in ragione del suddetto obbligo, risulta a mio avviso scorretta e ingannevole la dicitura “grassi vegetali non idrogenati”. Tale informazione, spesso impiegata per mitigare l’immagine negativa di grassi di qualità scadente come il palma, può infatti indurre il consumatore a credere che il prodotto così contrassegnato si distingua rispetto ad altri che pure contengano lo stesso ingrediente, ma citato nel modo corretto (es. “grassi vegetali, palma”).

 

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Le monocolture intensive di palma da olio sono la prima causa di sterminio degli oran-gutan

Risulta altresì scorretta l’evidenza della natura vegetale di grassi specificamente indicati, come ad esempio “grasso vegetale di palma”. Sebbene le monocolture intensive di palma da olio siano considerate la prima causa di sterminio degli oran-gutan (leggi articolo), non risulta sussistere alcuna versione “animale” dell’olio di palma. L’attributo “vegetale” non é dunque solo pleonastico, ma rischia di ingenerare confusione nel consumatore.

In relazione a tali due ultimi “cattivi esempi”, si rammenta che il regolamento UE 1169/11 espressamente vieta di “suggerire che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche” (art. 7 – Pratiche leali di informazione, comma I, lettera “c”).

 

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Luigi Tozzi
Luigi Tozzi
14 Maggio 2015 17:08

Il regolamento prescrive le informazioni obbligatorie su ciò che deve essere comunicato al consumatore. Eventuali aggiunte come quella descritta possono essere ammesse. Lo sono da molto tempo e nessuna sentenza contraria è mai stata emessa e escluderei che lo sarà visto che l’articolo 7 del regolamento che cita è identico a quello della legislazione precedente.