QB Mulino Grassi farina multicerealiGentile redazione,

ho provato con soddisfazione queste farine biologiche della linea QB proposte da Mulino Grassi, mi stupisce però vedere che sia sulle confezioni ci sia scritta la composizione ma non la percentuale delle diversi cereali utilizzati. Gli esempi che ho in mente riguardano la farina Multicereali (che dovrebbe contenere Manitoba, segale, orzo riso e avena, ma non si sa in quali proporzioni) e la Montana ( Manitoba con Farro e spelta). Da notare che anche le pur dettagliatissime schede accessibili dal sito non riportano le percentuali delle farine usate.

Mi chiedo se un’etichetta così sia ammissibile, soprattutto per un prodotto di alta gamma che punta sulla qualità (all’Esselunga queste farine costano 2,19/kg, contro 1,09 della farina Esselunga Bio)”

Di seguito pubblichiamo la risposta di Mulino Grassi.

Gentile lettrice, la legge non impone di mettere le percentuali degli ingredienti ma semplicemente di rispettare l’ordine decrescente dall’ingrediente contenuto in parte maggiore a quello contenuto in parte minore. Non mettiamo la % degli ingredienti sui pacchetti in quanto le formulazioni sono nostre ricette create appositamente. Un cordiale saluto

QB Mulino Grassi farina montanaAbbiamo chiesto un parere anche all’avvocato Dario Dongo.

Gentile lettrice, il regolamento (UE) n. 1169/2011 (vedi Ebook), come già la previgente direttiva 2000/13/CE, prescrive di indicare in etichetta la quantità dell’ingrediente evidenziato, in percentuale rispetto al complesso degli ingredienti utilizzati. Secondo la regola del cosiddetto QUID, che non deriva dal latino ma è l’acronimo di Quantity of Ingredients Declaration:

“L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.” (reg. citato, articolo 22 – Indicazione quantitativa degli ingredienti, comma 1).

Poiché le confezioni delle farine in esame riportano i nomi di vari cereali sul fronte dell’etichetta, nella stessa denominazione dell’alimento, deve venire applicata la norma sopra esposta.

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Silvio d'aria
Silvio d'aria
7 Marzo 2016 06:47

Salve avvocato Dongo grazie per il chiarimento.
Le chiedo allora quali sono le autorità cui rivolgersi per segnalare casi di mancato rispetto della normativa da Lei citata (regolamento (UE) n. 1169/2011)
Grazie in anticipo per la risposta.
Silvio

roberto pinton
roberto pinton
13 Marzo 2016 08:46

L’etichetta cui si fa riferimento è del tutto conforme a quanto era previsto dal dereto legislativo 109/92, che nella circolare 31 marzo 2000, n.165 (“Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari”), veniva interpretato indicando che non sussisteva l’obbligo del quid quando l’immagine rappresentava “tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne in rilievo uno. Esempio: rappresentazione grafica di tutte le verdure usate in un minestrone o di tutti i pesci usati in una insalata di mare o delle specie di frutta in uno yogurt alla frutta”.

È vero che il d.lgs.109/92 per la parte in questione non c’è più e non ci son più le circolari che lo esplicavano, ma nella parte relativa al quid il reg.1169/2011 non introduce novità, per cui si potrebbe ritenere che anche nella sua interpretazione non ci siano novità.

L’art.22 del reg.1169/2011prevede che “1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: (…) b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica”.

Elencando tutti i componenti del prodotto alimentare, l’operatore non ne mette in rilievo nessuno in particolare: nella sostanza, si tratta di una duplicazione dell’elenco degli ingredienti.

Sempre che dall’elenco non ne sia stato omesso qualche ingrediente (nel qual caso si darebbe effettivamente rilievo a qualcuno e scatterebbe l’obbligo del quid) sarei portato a ritenere conforme l’etichetta in questione.

roberto pinton
roberto pinton
Reply to  roberto pinton
14 Marzo 2016 17:35

Per quanto riguarda commistioni con OGM: non esiste alcuna produzione commerciale OGM di grano manitoba, nè di segale, orzo, avena o riso, nemmeno in Canada, dove gli OGM coltivati sono colza, soia e mais, che non possono le loro trasferire caratteristiche genetiche ad altri generi e specie (come sono i cereali citati).

Per quanto riguarda le certificazioni:
a) la Commissione UE con regolamento n.590/2011 ha riconosciuto l’equivalenza del Canada (“Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità canadesi, le norme che disciplinano in Canada la produzione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Canada, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007”;
b) la Commissione UE con regolamento n.126/2012 ha riconosciuto l’equivalenza degli USA (“Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell’elenco previsto all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e a questo scopo hanno trasmesso le informazioni necessarie elencate negli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità statunitensi, le norme che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti biologici negli Stati Uniti risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto, con esito soddisfacente, a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate negli Stati Uniti, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007”).

Le norme di produzione e il sistema di controllo applicato in Canada e USA (“in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo”) sono equivalenti a quelle applicate nella UE (e viceversa).

L’equivalenza è riconosciuta anche ad altri Paesi extra UE (tra i quali Svizzera, Argentina, Australia, Israele, Giappone, Corea del sud…) con i quali vige il libero scambio; non è riconosciuta a/da altri Paesi, per esempio Cina e Brasile: un prodotto italiano può entrare come biologico in Brasile solo se certificato da un organismi di controllo autorizzato dal governo brasiliano, così come un prodotto cinese può entrare come biologico nella UE solo se certificato da un organismo di controllo autorizzato nella UE.

marco
marco
13 Marzo 2016 15:42

una curiosità …. ma la manitoba non è prodotta in canada e usa ? (noti paesi utilizzatori di ogm..)
quindi questo prodotto BIO utilizza farine estere e di cui, per fregiarsi di tale indicazione, immagino avrà certificazioni varie … fornite direttametne dai produttori esteri

Valeria Nardi
Reply to  marco
14 Marzo 2016 10:17

Qualsiasi alimento, prodotto in italia o all’estero, deve poi rispettare i regolamenti italiani per poter essere messo in commercio. Quindi se ha la certificazione biologica, anche se prodotto in Canada, vuol dire che rispetta gli standard italiani del biologico.

marco
marco
14 Marzo 2016 16:16

Capito,
quello che mi chiedevo era, una volta arrivata in italia la merce, per rispettare i regolamenti , l’importatore deve ricevere dal venditore estero una certificazione ?

oppure si tratta di una “autocertificazione” emessa dall’importatore italiano che poi rivende il prodotto qui da noi?
grazie ancora

roberto pinton
roberto pinton
Reply to  marco
15 Marzo 2016 11:00

Per poter essere sdoganato il prodotto dev’essere munito della certificazione rilasciata dall’autorità competente del Paese terzo o di un organismo di controllo accreditato ISO65 e autorizzato dalla stessa autorità (nel caso di un Paese terzo in regime di equivalenza); nel caso di un Paese terzo non in regime di equivalenza è necessario lo stesso documento, solo che l’organismo di controllo deve essere autorizzato direttamente dalla UE; l’elenco degli organismi autorizzati dalla UE nei Paesi terzi è consultabile a pagina http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/rCBE/ctrl_rcbe.cfm?targetUrl=home&lang=it.

Nel settore biologico le autocertificazioni NON esistono.

Tullio Pandolfi
Tullio Pandolfi
15 Marzo 2016 16:40

Come ITALMOPA riteniamo che l’etichetta delle confezioni alle quali si fa riferimento sia conforme a quanto previsto nella parte relativa al quid dal Reg. UE 1169/2011 che non innova – come correttamente fa rilevare nel suo commento Roberto Pinton – rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo 109/92 nonché dalla circolare 31 marzo 2000, n.165 (“Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari”), in base alla quale non sussiste l’obbligo del quid quando l’immagine rappresenta “tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne in rilievo uno”.

Per quanto la normativa di riferimento oggi sia quella comunitaria di cui al sopra citato regolamento e quindi il d.lgs.109/92 sia stato implicitamente abrogato nella parte relativa al quid, tuttavia la regolamentazione comunitaria non ha apportato modifiche rispetto alla normativa previgente. L’art.22 del reg.1169/2011 prevede infatti che: “L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: (…) b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica”.

Elencando tutti gli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare, l’azienda produttrice non vuole in alcun modo metterne in evidenza qualcuno in particolare. Nella sostanza, quindi, l’elenco degli ingredienti riportato nella parte frontale della confezione è una duplicazione dell’elenco degli ingredienti riportato nella facciata laterale della confezione. A condizione che dall’elenco non sia stato omesso qualche ingrediente, nel qual caso effettivamente si metterebbe evidenza uno o più ingredienti e scatterebbe quindi l’obbligo di riportare la percentuale del o degli ingredienti evidenziati. Abbiamo formulato uno specifico quesito all’ufficio competente del MISE e siamo in attesa di una risposta.

marco
marco
16 Marzo 2016 09:28

quindi, nel caso della Cina, ad esempio, o del Bangladesh, paesi “noti” per la loro particolare attenzione alle problematiche ambientali, di tutela dei lavoratori, di tutela del territorio, è “sufficiente” che vi sia una certificazione rilasciata da un organo cinese accreditato ………
menomale , per me ovviamente, che da quando su alcuni prodotti , c’è l’indicazione di origine oltre che i vari logo relativi alle certificaizoni, posso permettermi di SCEGLIERE (ovvio , secondo alcuni criteri parzial …ma meglio di niente…)

roberto pinton
roberto pinton
Reply to  marco
16 Marzo 2016 13:56

La prego di rileggere i miei post precedenti: troverà indicato l’esatto contrario di quanto si chiede.

L’Unione Europea NON riconosce la normativa tecnica e il sistema di controllo di Cina e Bangladesh (ma neanche di Ucraina, Federazione Russa, Colombia ecc.) come equivalenti a quelli europei.

Un prodotto di questi Paesi terzi potrà essere immesso sul mercato europeo con la qualifica biologica solo se munito della certificazione di conformità alla norma europea rilasciata da un organismo di controllo AUTORIZZATO ESPRESSAMENTE dalla UE dopo apposita istruttoria che ne abbia accertato l’esperienza, la disponibilità di attrezzature e infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati, la disponibilità di personale adeguatamente qualificato ed esperto in numero sufficiente, l’imparziaità e la libertà da qualsiasi conflitto d’interessi nell’espletamento dell’attività (cioè i requisiti necessari per l’accreditamento in base alla norma internazionale ISO65).

Una volta autorizzato, l’organismo è soggetto alla vigilanza che la UE esercita direttamente attraverso il suo FVO, Food and Veterinary Office, il cui compito è garantire sistemi di controllo efficaci e per valutare la conformità con le norme UE all’interno dell’Unione stessa e nei Paesi terzi che esportino verso la UE, compito che svolge effettuando ispezioni negli Stati membri e nei Paesi terzi.

Per limitarsi ai Paesi che cita, la Commissione NON autorizza alcun organismo di controllo cinese nè bengalese: gli unici organismi autorizzati sono europei e statunitensi con filiale in loco, e sono tenuti ad accertare la conformità alla norma europea.

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, la considerazione dell’equilibrio ecologico locale e di quello dell’habitat naturale è tra i principi fondamentali sanciti dal regolamento CE n.834/2007: questi aspetti costituiscono elemento fondamentale della certificazione, che in loro assenza non può venire rilasciata.

marco
marco
17 Marzo 2016 15:18

Grazie per la importante e chiarificatrice precisazione

Visto che è cosi cortese ed informato approfitto per chiederle ulteiormente :
Immagino che questi organismi di controllo accreditati effettuano anche indagini di carattere biochimico/sanitario sulle merci al momento dell’arrivo in Europa (o forse anche in loco) ?
Controllano quindi la presenza di eventuali “elementi dannosi per la salute” oltre che verificare che eventuali elementi “estranei” siano entro i parametri/limiti standard previsti dalla normativa per ottenere la certificazione BIO

A questo punto vorrei indagare ulteriormente perchè in generale questa sembra una indicazione positiva.
Sarebbe utile poter verificare , oltre all’elenco degli organismi accreditati ,anche l’elenco delle sedi in loco attive e le strutture/misure poste in essere per effettuare questi controlli.
In europa , ad esempio, gia’ tra diversi paesi e’ noto che i controlli sanitari, ad esempio, vengono effettuati in maniera diversa (ed in italia pare siano “piu approfonditi”)

Faccio una riflessione :

Esempio: il vino **BIO** , può contenere (in base alle norme comunitarie )fino a 60 “elementi *estranei* e non presenti originariamente nell’uva” (vedi ad esempio ..anidride solforosa & Co.)

Cio significa che , sempre ad esempio, un vino cinese , puo ottenere la stessa certificazione BIO in quanto , nello specifico settore della produzione e commercializzazione del VINO, sono ammesse fino a 60 sostanze circa

Questo per dire che purtroppo (a mio parere) occorrerebbe andare a verificare per ogni singolo “prodotto/alimento” cosa è previsto dalle normative (e se queste devono o possono essere integrate con norme nazionali e che possono essere differenti da stato a stato, come avviene ad esempio per gli OGM) per far sì che un prodotto sia CERTIFICABILE come BIO.
per poter capire , come consumatore, cosa sto andando a comprare.

Se considero inoltre che , in ogni caso, è sempre CONSENTITO utilizzare alcune “metodologie e/o prodotti chimici”, mi chiedo come si possa riuscire ad indentificare al momento della esecuzione delle analisi la presenza o meno di tutte le eventuali componenti utilizzate durante le varie fasi di produzione.

La vita da consumatore e’ difficile …..e ritengo che ……. “un po di scetticismo ritengo sia lecito” soprattutto quando si dovrebbe scegliere prodotti controllati in luoghi lontani, in situazioni politiche, di civilta’, non allineate alle nostre,etc,etc (vedi l’ucraina ad esempio tra guerra ed episodi ambientali sfortunnati di 25 anni fa’..)
Per carita’, poi il sapore in bocca e’ buono anche piu buono di un prodotto coltivato e prodotto qui da noi e le soglie sono entro i limiti europei.

roberto pinton
roberto pinton
20 Marzo 2016 18:16

Le verifiche analitiche (che devono avvenire presso laboratori di prova designati dal miistero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» sulla base del Reg. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti”) non riguardano solo i prodotti biologici importati, ma anche quelli nazionali; nell’ultimo anno per il quale sono disponibili i rapporti, gli organismi di controllo aderenti a FederBio, che controllano oltre il 90% delle aziende biologiche italiane, hanno sottoposto ad analisi l’11.64% delle aziende.

Per quanto riguarda le ispezioni, poi, ogni azienda agricola è stata sottoposta a 1.12 visite ispettive/anno, le imprese di trasfornazione a 1.37, gli importatori a 2.53, altre categorie a 1.89 visite ispettive/anno; alle ispezioni degli organismi di controllo si aggiungono, naturalmente, quelle degli organi di vigilanza pubblici (NAS, Carabinieri Politiche agricole, Corpo forestale dello Stato -ora in fase di assoribimento da parte dei Carabinieri- ecc.).

Il 91.37% degli importatori è stato soggetto a prelievo di campioni. 22 analisi su 180 hanno dato risultato positivo, con respingimento del prodotto alla dogana o suo declassamento (trova altri dettagli sul sito http://www.federbio.it)

Le analisi vengono effettuate in campo e in magazzino anche sulle produzioni extra UE : non solo la produzione, ma anche il controllo dev’essere svolto in regime di equivalenza o di conformità riconosciuto.
Il prelievo può essere effettuato durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle colture; le parti vegetali da prelevare possono essere: foglie, culmi, spighe, baccelli, infruttescenze per le colture industriali; foglie e parti eduli per ortaggi e fruttiferi.
La normativa prevede le procedure per il campionamento, la sua epoca, la dimensione minima dell’alquota, il numero minimo di punti di prelievo correlato a superficie interessata e numero di piante presenti, eccetera.

Va tenuto presente che l’analisi da sola ha un’utilità, ma relativa (per esempio, da un’analisi su campioni di formaggio non sarebbe possibile verificare se il foraggio consumato dalle vacche proviene da campi su cui sono stati utilizzati fertilizzanti minerali), il mondo reale ha poco a che fare con “CSI scena del crimine”. Analisi a parte, a esser fondamentali sono le visite ispettive nei periodi critici delle diverse produzioni (è in campo che è agevole accertare de visu l’eventuale utilizzo di erbicidi o fertilizzanti).

Le misure di controllo adottate nei Paesi terzi devono essere riconosciute equivalenti/conformi da parte dell’Unione europea (così non fosse, non è possibile l’autorizzazione dell’organismo di controllo o dell’autorità competente estera); la Commissione pubblica su sito http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/?lang=it l’elenco degli organismi autorizzati e delle loro sedi legali, non dei loro diversi uffici locali (deve accontentarsi; se la curiosità è tanta, chieda il dettaglio alla Commissione).

Per quanto riguarda l’Ucraina, a cui fa riferimento, sono in vigore linee guida UE che dispongono un controllo rafforzato sulle produzioni di quel Paese (ma anche di Bielorussia, Georgia, Moldova, ecc.) che dispongono la verifica della tracciabilità e l’analisi di ogni lotto prima dello sdoganamento in qualsiasi punto d’ingresso nella UE. Senza risultato soddisfacente di tali verifiche, il container non entra nella UE.