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L’ebook “L’etichetta” in cui si analizza il regolamento (UE) n. 1169/2011

A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”, entra finalmente in applicazione la gran parte del regolamento (UE) n. 1169/2011. I prodotti già etichettati nel rispetto delle norme previgenti potranno venire mantenuti in circolazione fino a esaurimento delle scorte o del periodo di durabilità, ma d’ora in avanti si cambia. Vediamo come, in estrema sintesi.

Altezza dei caratteri. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono avere un’altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x” minuscola (per gli altri caratteri dell’alfabeto, e le lettere maiuscole, cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima di 0,9mm.

Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro” è obbligatoria su ogni singolo preimballo, se pure parte di confezioni “multi-pack”. A partire dal giorno successivo alla scadenza, i prodotti sono considerati a rischio, a prescindere da ogni sua effettiva e concreta valutazione. Ricordiamo che la data di scadenza si applica solo ai prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria non è più sufficiente, bisogna invece precisare la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es. palma, cocco, soia, colza). Cogliamo l’occasione per segnalare la nostra petizione, volta a escludere il palma dalle produzioni alimentari (leggi il testo della petizione).

Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati (es. in grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, nell’apposita lista. Bisogna evidenziare la parola chiave, es. “latte”, e non l’intera dicitura (nell’esempio, “proteine del latte”). E ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza grafica, laddove lo stesso allergene sia presente in diversi ingredienti o altre matrici (es. supporto di additivi).

 

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Deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta” quando essa raggiunga o superi il 5%

Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Devono sempre essere indicati sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi. Su tali prodotti, quando essi abbiano la parvenza di fetta, filetto o porzione – e fatti salvi gli alimenti esclusi dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri (tra cui, misteriosamente, salsicce e würstel) – deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta”, accanto alla denominazione di vendita, quando essa raggiunga o superi il 5%.

Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di IV e V gamma, solo a partire dal 14 dicembre del 2016. Ma già adesso le etichette che riportino la tabella nutrizionale – se pure su base facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema che comprende sette elementi obbligatori. Nell’ordine, valore energetico (in Kjoule e Kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale (inteso come sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”). Le fibre alimentari possono essere inserite prima delle proteine. Divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi. I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.

 

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È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, impiegato in gastronomia, pasticceria, panetteria

Alimenti venduti sfusi e i cosiddetti “preincartati”. L’attenzione si focalizza sull’indicazione – inderogabile – della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in vendita. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio perché un’indicazione generalizzata non è in grado di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di allergeni in ogni alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di omissioni, quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16.

Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria – a partire dal primo aprile 2015 (reg. UE 1337/2013) – per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati). L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e quaglia. La Commissione europea avrebbe già dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una serie di valutazioni d’impatto sulle cui basi valutare l’opportunità di estendere l’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza delle materie prime su una più ampia varietà di prodotti, ma è ancora una volta in ritardo.

Per ulteriori approfondimenti  la Commissione europea ha proposto un anno fa un dossier sulle domande  più frequenti che trovate a questo indirizzo.

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

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luigi rubinelli
luigi rubinelli
17 Dicembre 2014 18:00

Scusi Dongo
ma hanno eliminato il luogo di produzione, forse non se n’è accorto? Le sembra che il consumtore non abbia diritto a sapere dove è stato prodotto quello che compra? Tutte queste innovazioni che lei descrive non hanno senso se manca il luogo di produzione

Alessandra Conti
Reply to  luigi rubinelli
18 Dicembre 2014 13:07

Buongiorno, ma il luogo di produzione perché deve essere di interesse del consumatore per i prodotti trasformati ? E’ la sede dove è stato trasformato un prodotto , è lo stabilimento che lo produce. Per il consumatore è importante conoscere gli ingredienti, con particolare riferimento agli allergeni, le tecniche di produzioni eventuali, i metodi di produzione, la scelta delle materie prime…etc ma non dove è stato lavorato il prodotto. Il luogo di produzione ha senso invece per gli organi pubblici di controllo nel caso in cui ci fosse la necessità di reperire, attraverso l’etichetta, un lotto produttivo per cui è stato segnalato un problema e quindi ritirare lo stesso dal mercato. Per la produzione primaria è obbligatoria l’indicazione del luogo di origine del prodotto e deve essere comunicata al consumatore e oggi entrano anche tutte le carni ad eccezione equine e cunicole. Tenga conto che comunque la norma di recepimento italiana quasi sicuramente la inserirà ed è comunque un ‘informazione che a titolo volontario le aziende produttrici possono inserire. Cordiali saluti

Roberto Rondoni
Roberto Rondoni
18 Dicembre 2014 10:55

Chiedo scusa ma ci sono 2 aspetti che non mi sono chiari. Come fatto notare nel precedente commento avevo letto dell’esclusione del luogo di produzione, evidentemente per le carni, al contrario, si tende ad andare in direzione opposta? Ho compreso bene? Poi non mi é chiara una questione: non si puo evidenziare la presenza di grassi trans? Quindi qualora fossero tra gli ingredienti il consumatore non sarà posto in grado di saperlo? Mi parrebbe paradossale, immagino mi sia sfuggito qualcosa, e così? Grazie, saluti ed auguri.

Elena
Elena
18 Dicembre 2014 11:09

Buongiorno,
la dicitura “con acqua aggiunta” da aggiungere alla denominazione di vendita, quindi , per quali prodotti è necessaria (hamburger, insaccati freschi non denominati salsiccia?) potrebbe gentilmente fornirmi anche i riferimenti normativi

Grazie

Alessandro
Alessandro
18 Dicembre 2014 12:29

Sig. Rubinelli, si è mai accorto che fino ad oggi, sui prodotti di origine animale, già al posto dello stabilimento di produzione compariva il bollo di riconoscimento?? Sa che lo stesso accadrà ora con la nuova normativa che di fatto, per i prodotti di origine animale, non cambia nulla?!

Luigi Rubinelli
Luigi Rubinelli
Reply to  Alessandro
18 Dicembre 2014 16:06

Signor Dongo non si arrabbi ma si stanno raccogliendo migliaia di firme a questo proposito per far si che su tutti i prodotti, tutti sia indicato il nome dello stabilimento di produzione. Insisto che le è sfuggito

alessia
alessia
18 Dicembre 2014 12:48

…….. scusate: nella sintesi manca tutto il riferimento al capitolo Responsabile delle informazioni… uno dei punti cruciali ………

gualtiero casavola
gualtiero casavola
18 Dicembre 2014 16:12

e meno male che non vi sarà più l’obbligo dello stabilimento di produzione/confezionamento
perchè?
perchè come al solito in italia (unica nazione dove era obbligatorio), davamo la patente italiana gli alimenti prodotti chissà dove. Difatti bastava aprire la confezione, mettere l’alimento in una confezione nuova, ed il prodotto diventava: confezionato nello stabilimento di: (mantova, pisa, napoli, o dove vogliamo), quindi l’informazione era assolutamente fuorviante per il consumatore. Almeno, così, la pianteremo di dare false informazioni

angelo braga
angelo braga
Reply to  gualtiero casavola
5 Gennaio 2015 09:17

A mio parere, piu’ che lo stabilimento di produzione – confezionamento, la partita si gioca, o meglio dire si e’ giocata, sull’origine e la provenienza dell’alimento o meglio della materia prima (soprattutto quando “caratterizzante”). Ma i giochi sono chiusi e non ci puo’ aspettare che una norma nazionale potra’ mai e poi mai andare ad incidere su principi e norme già definiti a livello comunitario, vale la gerarchia delle fonti ed il sacro principio della libera circolazione dei prodotti nell’Unione. Ma nella definizione dei compiti e ruoli a noi spetta “solo” il compito di applicare norme, da altri scritte, sempre che si prendano il disturbo, a tal proposito sarebbe proprio il tempo che si uscisse con il regolamento sanzionatorio del Reg. 1169. Successivamente, con piu’ comodo, che si metta pure mano al D.Lgs. 109/92 che in ogni caso, già oggi, nella “vecchia versione”, come dice l’Avv. Dongo, rimane applicabile per le questioni/sanzioni pertinenti sfusi/preincartati/lotto.

Dario Dongo
Dario Dongo
19 Dicembre 2014 09:25

Il venir meno dell’obbligo di indicare la sede dello stabilimento, una perdita grave per i consumatori come per la filiera produttiva italiana, non é da attribuirsi al nuovo regolamento bensì al governo italiano che ha deciso di non procedere a notifica della norma nazionale in vigore dal lontano 1992. Abbiamo denunciato a più riprese questo fatto, e proseguiamo nel sostegno della petizione lanciata su IoLeggoL’Etichetta
Dario Dongo