Contaminazioni crociate
Contaminazioni crociate: la dicitura in etichetta è obbligatoria o facoltativa?

Scrivo in merito al libro “L’etichetta” scritto da Dario Dongo e scaricabile dal vostro sito. Al paragrafo 2.3 scrive che la dicitura delle contaminazioni crociate è obbligatoria mentre da più parti i miei clienti mi segnalano che tale dicitura è facoltativa. Secondo me è più corretto scriverli ma vorrei un riferimento preciso dell’avvocato Dongo sulla parte del reg. Ce 1169/11 che confermi quanto egli scrive.

Grazie mille, saluti e complimenti

Dott. Matteo Galasso, Responsabile Qualità

 

Risponde Dario Dongo, esperto di diritto alimentare

 

Grazie anzitutto per l’osservazione, che verte su un tema di grande attualità. Il rischio di contaminazione con ingredienti allergenici diversi da quelli volontariamente impiegati nella formula del prodotto deve venire affrontato alla stregua di ogni rischio di contaminazione fisica, chimica o microbiologica che possa incidere sulla sicurezza dell’alimento.

 

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Il rischio di contaminazione con ingredienti allergenici deve venire affrontato come ogni rischio di contaminazione fisica, chimica o microbiologica

Il regolamento (CE) n. 178/2002, cosiddetto General Food Law, prescrive infatti che la valutazione di rischio dell’alimento sia effettuata tenendo conto sia delle sensibilità di categorie vulnerabili di consumatori – come sono appunto, le persone affette da allergie alimentari – sia delle informazioni che accompagnano l’alimento (reg. cit., art. 14). Ne deriva che il prodotto recante ingredienti allergenici non dichiarati in etichetta, anche se solo in tracce o in forma derivata (al di fuori di quelli espressamente esclusi in apposito allegato del reg. UE n. 1169/2011), si qualifica come prodotto a rischio. E deve quindi essere assoggettato alle azioni correttive previste dalla stessa normativa, ove sia già fuoriuscito dalla sfera di controllo diretto dell’OSA, Operatore del Settore Alimentare (reg. cit., art. 19).

 

L’OSA ha dunque la responsabilità di prevenire, controllare e gestire il rischio di contaminazione incrociata del prodotto con ingredienti allergenici. Ciò comporta il puntuale aggiornamento dei manuali igienici di buone prassi e del sistema HACCP di ogni organizzazione, e l’adeguata formazione del personale rispetto alle attività stabilite.

Nella sola ipotesi in cui la corretta applicazione delle buone prassi e dell’HACCP non consentano di escludere il rischio di contaminazione crociata del prodotto con ingredienti allergenici, l’OSA può e anzi deve ricorrere all’informazione obbligatoria specifica in etichetta. Riportando, a margine della lista ingredienti, una dicitura del tipo “può contenere …” o “può contenere tracce di …” seguita dal nome dell’allergene di cui non si è in grado di escludere la presenza.

 

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Gli ingredienti allergenici devono venire riportati individualmente con il loro nome specifico

Giova sottolineare, a tale proposito, che:

– gli ingredienti allergenici devono venire riportati individualmente con il loro nome specifico di cui in apposito elenco. Bisogna perciò indicare “grano” e non “glutine”, “noci” e non “frutta secca a guscio”, per citare un paio di esempi,

– gli allergeni eventualmente presenti devono essere indicati nella lista degli ingredienti, e non in un’area separata dell’etichetta. Né tantomeno possono venire utilizzate diciture del tipo “prodotto in uno stabilimento ove si lavora …” o “prodotto in uno stabilimento ove sono presenti …”. Queste diciture non risultano infatti idonee a esprimere in modo chiaro la doverosa informazione sulla presenza, anche solo accidentale, di ingredienti allergenici nel prodotto.

 

La Commissione europea a sua volta elaborerà apposite linee guida per il corretto utilizzo della dicitura “può contenere (allergeni)”, in etichetta dei prodotti alimentari, sulla base di apposito mandato conferitole dal legislatore europeo nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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angelo braga
angelo braga
19 Dicembre 2014 12:03

perfettamente d’accordo con l’Avv. Dongo. Ex D.Lgs. 109/92 ed ora Reg. UE 1169 trattano di INGREDIENTI – NON di CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI.

ezio
ezio
23 Dicembre 2014 11:14

Anche dopo questo chiarimento, il commento del Sig. Braga dimostra tutta l’incongruenza delle interpretazioni.
Ingrediente non definisce la traccia imponderabile quali-quantitativa involontaria di altre sostanze presenti non facenti parte della ricetta.
Al contrario se si parla d’ingrediente, s’intende un componente previsto nella ricetta e che può essere un allergene e quindi oltre che indicato dovrà essere anche evidenziato a chiare lettere.
Per le contaminazioni crociate indesiderabili ed involontarie, si potrà dire di tutto ed il suo contrario, ma salvo la prevenzione in aziende produttrici, che devono adottare tutte le precauzioni per evitarle, tutto il resto della catena alimentare della somministrazione diretta o indiretta di porzioni, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, ecc.. di alimenti preparati in loco, prima d’interpretare, normare e prescrivere, meglio chiarirsi le idee su cosa è realmente ed umanamente possibile fare, oltre l’esposizione di un’inutile scontato elenco di possibili allergeni.

angelo braga
angelo braga
5 Gennaio 2015 09:48

Pardon, quanto detto non e’ una interpretazione e’ il testo normativo, a questo ci si attenga Reg 1196.
E non e’ mica una novità, l’obbligo di indicare gli ingredienti allergenici c’era anche nel D.Lgs. 109/92 – rif. art. 7 comma 2 bis. “Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 (esenzione dell’elenco ingredienti) non si applicano nel caso di ingredienti indicati all’allegato 2, sezione III (elenco allergeni).
Per l’etichettatura dei prodotti forniti DALLE collettività, aspettiamo nà buona volta il testo normativo nazionale.