Chinotto

Chinotto e cedrata sono forse le bibite più radicate nella tradizione italiana ma anche quelle che destano più perplessità per quanto riguarda la composizione e le etichette. Per valutare meglio la situazione abbiamo esaminato 18 prodotti riscontrando diverse anomalie.

Il chinotto è un agrume, Citrus x myrtifolia, il cui sapore vagamente richiama l’arancio amaro. Probabilmente è una pianta di antica provenienza cinese coltivata da alcuni secoli in Italia, prevalentemente in Liguria (ove è pure registrato il presidio Slow Food “Chinotto di Savona”), in Toscana, ma anche in Sicilia e Calabria. I  piccoli frutti sono tradizionalmente usati nella produzione di confetture, canditi e sciroppi. Il succo di chinotto è altresì impiegato in alcune bevande digestive e amari, oltreché nell’omonima bevanda.

Il cedro è un altro agrume, Citrus medica, che a sua volta appartiene al genere Citrus, nella famiglia delle rutacee. Ha la parvenza di un grande limone – con una distintiva buccia spessa e ruvida – e viene soprattutto coltivato in Calabria e in altre aree del Mediterraneo, fino all’Oriente da cui proviene. Viene consumato fresco, come nella produzione di canditi e sciroppi, e anche utilizzato per varie bevande.

Gli ingredienti caratteristici che identificano la bevanda devono essere citati in etichetta

Chinotto e cedrata – assieme a ginger e gazzosa, aranciata e limonata – riecheggiano alla memoria dei più maturi sotto la categoria delle “spume”: acqua addizionata di anidride carbonica, un po’ di zucchero, estratti o succhi di varie piante. Oggi delle bevande del dopoguerra sono rimasti i nomi, sprazzi di gioiosa memoria, e le regole. Il D.P.R. 19.5.58 n. 719 in particolare. “Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.” Questo regolamento ancora in vigore prevede che “Le bibite analcoliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro e il chinotto, o con il nome della relativa pianta debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.” (1)

Anche la denominazione legale di chinotto e cedrata deve sottostare al regolamento UE 1169/11 (2). Ne deriva che una bibita analcolica che richiama nel nome il chinotto o il cedro non può prescindere dall’effettivo impiego di succo o parti o estratti delle relative piante. Gli ingredienti caratteristici identificano la bevanda e devono venire citati in etichetta, indicando altresì la loro quantità.

I consumatori credono di acquistare una bibita tradizionale e invece ricevono solo acque zuccherate con aggiunta di aromi chimici

Osservando però le etichette dei prodotti in vendita al supermercato abbiamo rilevato che numerose bibite non si attengono alla normativa. I consumatori credono di acquistare una bevanda tradizionale, con una quantità pur minima di agrumi mediterranei, e invece ricevono solo bottiglie piene di acqua zuccherata con aggiunta di aromi chimici. Si configurano perciò numerose frodi in commercio, che tuttavia ad oggi nessuna autorità amministrativa né giudiziaria ha provveduto a interrompere. La tutela dei consumatori e della reputazione delle bibite tradizionali made in Italy è doverosa e urgente. Visto che la normativa da rispettare è la stessa che prevede una quota minima di succo d’arancia nelle aranciate, perché relegare chinotto e cedrata alla “terza classe” dei diritti?

Nella tabella qui sotto vi proponiamo uno schema con l’esito della nostra indagine su cedrata e chinotto. Nella colonna di sinistra indichiamo le bevande virtuose che rispettano la norma e contengono succo o estratto dei frutti. Nella colonna di destra le marche che a parer nostro non rispettano la norma e contengono solo acqua, zucchero e aromi. Nell’ultima tabella due cedrate preparate senza estratti ma solo con gli aromi naturali.

Note

(1) DPR 719/1958, articolo 5. La norma precisa inoltre che a tali bibite “è consentita l’aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama”

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 17.1

Dario Dongo, FARE (info@fare.email) (leggi articolo su Great Italian Food Trade)

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Giovanna Tisi
Giovanna Tisi
21 Agosto 2017 08:40

buongiorno signor Dario, da lacustre doc mi sarebbe piaciuto vedere la valutazione della cedrata e chinotto Tassoni..

Giovanna Tisi
Giovanna Tisi
21 Agosto 2017 08:41

chiedo scusa, ho visto la valutazione di Tassoni.. mi era scappata..