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accordo firmaEgregio avvocato Dongo,

abbiamo letto il suo ebook “Articolo 62: una rivoluzione” e i tanti altri articoli sull’argomento. Vorremmo perciò conoscere la sua opinione sulla lettera qui allegata (CIRCOLARE FORNITORI), che parla da sè nel senso di escludere l’applicazione della legge del 2012.

Massimo Rossi

 

Gentile lettore,
come abbiamo ripetutamente provato a chiarire sul Il Fatto Alimentare, la legge del Parlamento Italiano 24.3.2012 n. 27 prevede l’applicazione del suo articolo 62 a tutti gli atti di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra operatori professionali. Punto.

Il teorema secondo cui la norma si applicherebbe esclusivamente ai rapporti commerciali ove si configuri un “significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza contrattuale” tra gli operatori è perciò del tutto privo di fondamento.

La giustificazione addotta dall’acquirente è senza valore in quanto riferita non alla norma primaria – legge dello Stato – ma a un semplice decreto ministeriale, di rango inferiore rispetto alla legge stessa, la cui funzione é soltanto quella di offrire spunti di interpretazione della norma e non certo quella di delimitarne il campo di applicazione.

 

firma documento donneIl cenno alle situazioni di “significativo squilibrio” nei rapporti contrattuali può soltanto, entro certi limiti, valere a mostrare ove i controlli dovranno anzitutto venire rivolti. Ma è certo che l’articolo 62 si applica anche nei casi ove questo “significativo squilibrio” non sia misurato.

Ed è certo che l’operatore in questione, nel proporre (o imporre) la disapplicazione della legge si espone al concreto rischio di subirne le conseguenze. A tal uopo ci pregiamo inoltrare copia di questo scritto alle competenti autorità.

 

Dario Dongo

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