alimento preconfezionatoAbbiamo partecipato nel giugno 2013 ad un workshop formativo riguardante l’etichettatura dei prodotti alimentari. Stiamo per realizzare delle etichette del gelato per una gelateria artigianale che, oltre a produrre e vendere direttamente alla propria clientela il suo gelato, lo rivende a ristoranti. Vi contattiamo innanzi tutto perché vorremmo chiedere all’avvocato Dongo un chiarimento sulla definizione giuridica e commerciale di prodotto preconfezionato.

Nel volume “L’etichetta” viene chiaramente spiegato che tutti i prodotti alimentari preconfezionati dovranno riportare una tabella nutrizionale. In questo caso le etichette che dobbiamo realizzare sono per i gelati che il nostro cliente rivende a ristoranti e trattorie della zona, i quali lo serviranno ai loro clienti come dolce di fine pasto.

È da considerare questo un prodotto preconfezionato?

Simona

 

Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo

 

?ontainers of different sweet ice cream.La definizione di alimento preconfezionato è offerta, nel regolamento UE 1169/2011, all’articolo 2, comma 2, lettera “e”: “«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta in­teramente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.”

Il gelato fornito da una gelateria artigianale ai ristoratori ricade perciò nella definizione di “alimento preimballato”. Rimane da chiedersi se le informazioni prescritte debbano venire esposte in etichetta, ovvero se sia possibile fornirle all’operatore economico (ristoratore) attraverso documentazione commerciale che accompagni o preceda la consegna.

 

Il regolamento, all’articolo 8, comma 7, indica che “Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indi­cazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o con­ temporaneamente alla consegna:

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.”

 

Cheese cake and ice-cream on plate with fruit topping.Si delineano perciò due ipotesi:

1) gelati mono-porzione destinati alla consegna da parte del ristoratore al consumatore finale senza ulteriori preparazioni o trasformazioni, al di là dello sconfezionamento. Un gelato tartufo, o di una fetta di gelato, ad esempio. In questo caso le informazioni vanno riportate in etichetta, non potendosi applicare la deroga di cui alla superiore lettera “a” (in quanto trattasi comunque di vendita a una collettività), né quella di cui alla lettera “b” (in assenza di preparazioni o trasformazioni da parte del ristoratore),

2) gelati pluri-porzione destinati a ulteriore preparazione o comunque a frazionamento o taglio, da parte del ristoratore, in vista della loro somministrazione al consumatore. Una torta di gelato o semifreddo, ad esempio. In questo caso, le notizie potranno venire fornite mediante schede tecniche che accompagnano o precedono la consegna del prodotto, dal produttore al ristoratore. Con l’accortezza di fornire tempestivo aggiornamento nel caso di modifiche rilevanti ai fini dell’informazione al consumatore finale, quali la variazione della ricetta (di particolare rilievo, soprattutto per quanto attiene alla citazione della presenza di allergeni).

 

Vanilla ice cream with fresh berriesVale la pena aggiungere due considerazioni:

– per garantire la sicurezza di utilizzo del prodotto, a maggior ragione in quanto trattasi di alimenti che possono venire conservati a lungo, è sempre e comunque indispensabile apporre sul preimballo una data di scadenza o TMC recante giorno e mese. Ciò vale sia a identificare il lotto, sia a prevenire il consumo dell’alimento oltre tale data

– il produttore ha in ogni caso interesse a che il suo nome o marchio sia visibile su ogni preimballo, la migliore pubblicità sia per i clienti che possano vederlo nei congelatori o frigoriferi dei ristoranti, sia per i ristoratori stessi e il loro personale. Se il prodotto é buono come si ha ragione di sperare, sarà più facile ricordare a chi rivolgersi per rinnovare la piacevole esperienza di consumo. Può perciò valer la pena di fornire le notizie in etichetta anche nel caso di gelati pluri-porzione di cui alla citata seconda ipotesi.

Da ultimo, si ricorda che la tabella nutrizionale, ove non già presente, potrà venire inserita tra le informazioni entro il termine ultimo del 14 dicembre 2016.

 

Colgo l’occasione per segnalare il prossimo seminario sul regolamento (UE) 1169/2011, cui interverrò a Milano il 2 ottobre p.v. (iscrizioni gratuite attraverso il sito di R&C Lab). La nostra squadra di FARE (Food & Agriculture Requirements, tech@foodagriculturerequirements) è a disposizione per ogni consulenza su questi e altri temi.

 

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Alfredo
Alfredo
23 Ottobre 2014 19:10

Buonasera,
nella seconda ipotesi le informazioni devono venire poi riportate al consumatore tramite cartello? Il fatto che negli autogrill siano presenti cartelli per panini o brioches è perchè si configura come vendita di prodotto sfuso piuttosto che vera e propria somministrazione?
Grazie saluti.